Assegno unico e universale 2022 per figli a carico: tutto quello che c’è da sapere

CHE COS’È L’ASSEGNO UNICO PER FIGLI A CARICO

L’assegno unico per figli a carico è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni di età e senza limiti di età per i figli disabili.

L’assegno costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo.

L’importo erogato è commisurato all’ISEE; tuttavia, l’assegno unico può essere richiesto anche in assenza di ISEE, in tal caso saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti dalla normativa (equivalenti a chi possiede ISEE superiore a euro 40.000).

Per ciascun figlio maggiorenne, e fino al compimento dei 21 anni, l’assegno unico è erogato solo nel caso in cui il figlio frequenti un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, abbia un reddito di lavoro inferiore agli 8.000 euro o sia registrato come disoccupato presso i servizi pubblici per l’impiego.

A CHI È RIVOLTO

L’assegno unico e universale spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito.

TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.

Per le domande presentate a gennaio e febbraio 2022, l’assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022.


Per le domande che saranno presentate nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.
Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE valido al momento della domanda.

Per le domande con ISEE già presentato al momento della domanda, la misura della prestazione viene determinata sulla base dell’indicatore. Nel caso di presentazione dell’ISEE entro il 30 giugno, la prestazione viene conguagliata sulla base dell’ISEE successivamente presentato entro tale data.

La domanda può essere presentata da gennaio 2022:

  • accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta
    Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contattando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

AGEVOLAZIONI ABROGATE CON L’INTRODUZIONE DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

A decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, assorbite dallo stesso assegno:

  • premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani);
  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani;
  • assegno di natalità (cd. Bonus bebè),
  • detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.


L’assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

Fino all’entrata in vigore dell’assegno unico, quindi fino a febbraio 2022, saranno prorogate le misure in essere (assegno nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per figli minori di 21 anni).

IMPORTI

L’importo dell’assegno unico e universale è determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.

Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo e per i nuclei con quattro o più figli), madri di età inferiore a 21 anni, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità.

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