MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19 DPCM 13/10/2020 – NOVITÀ E CONFERME

A seguito della pubblicazione del DPCM 13 Ottobre 2020, di seguito si riepilogano le principali conferme e novità introdotte dal Decreto.

ASPETTI GENERALI

  • Il nuovo DPCM prevede il divieto d ricevere persone non conviventi in numero superiore a sei ed in ogni caso con raccomandazione di utilizzo della mascherina.
  • Sono inoltre consentite feste conseguenti a cerimonie civili o religiose con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto comune dei protocolli vigenti.
  • Rimane confermato l’obbligo di avere sempre con sé idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto in tutti i casi nei quali non sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Restano comunque esonerati i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore a 6 anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
  • Resta l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  • I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° devono permanere presso il proprio domicilio contattando il proprio medico curante.
  • Resta fermo l’obbligo di adottare tutte le procedure igienico-sanitarie già attualmente previste.

SPORT E TEMPO LIBERO

  • È consentito l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici a condizione che sia rispettato rigorosamente il divieto di assembramento e le norme di distanziamento interpersonale.
  • I bambini e ragazzi possono accedere a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative e educative, ma con la custodia di operatori e con l’adozione dei protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
  • È consentita l’attività sportiva e motoria all’aperto rispettando il distanziamento di almeno 2 metri, salvo nei casi ove sia necessaria la presenza di accompagnatore per minori o per le persone non completamente autosufficienti.
  • Sono consentite le competizioni e gli eventi sportivi per gli sport riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni. Il pubblico è consentito con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre 1000 spettatori per le manifestazioni all’aperto e 200 spettatori per le manifestazioni in luoghi chiusi. Resta valido l’obbligo dell’uso della mascherina, del rispetto del distanziamento di un metro. Vige l’obbligo di misurare la temperatura all’ingresso e di assicurare la prenotazione e l’assegnazione preventiva del posto a sedere. Le sedute di allenamento devono essere sempre a porte chiuse.
  • È consentita l’attività sportiva di base, l’attività motoria svolta presso palestre, piscine e circoli sportivi nel rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento.
  • Sono consentiti gli sport di contatto svolti da parte di società professionistiche, di associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP sia a livello di base che agonistico. Sono invece vietati gli sport di contatto avente carattere amatoriale.
  • Lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica.
  • Le attività si sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite, ma vengono disciplinate dalle condizioni adottate da Regioni e Province autonome.
  • Gli spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche sono consentiti con posti a sedere preassegnati e distanziati, previo rispetto della distanza di un metro sia fra gli spettatori sia fra il personale. Il numero massimo di spettatori è di 1000 per gli spettacoli all’aperto e 200 per quelli al chiuso, salvo diverse disposizioni delle Regioni o delle Province Autonome.
  • Restano sospese le attività svolte in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all’aperto e al chiuso. Sono inoltre vietate le feste sia in luoghi aperti che chiusi, anche in abitazioni private, nelle quali non è consentito ricevere più di 6 persone non conviventi.  Per le cerimonie civili e religiose è consentita la partecipazione massima di 30 persone.
  • I musei e i luoghi della cultura restano aperti previo il rispetto delle divieto di assembramento e della distanza di sicurezza di un metro. Il DPCM rimanda ai singoli protocolli delle Regioni e delle Province autonome.

 
SCUOLA

  • Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio.
  • Le riunioni collegiali di ogni ordine e grado, potranno essere svolte in presenza o anche a distanza, ma sempre nel rispetto del distanziamento fisico tra le persone.
  • Per le attività degli atenei italiani e delle scuole rimane invariata, dal momento che si applicano le linee guida del ministero dell’Università e della Ricerca fino a ora adottate; lo stesso vale per le istituzioni di alta formazione musicale e coreutica.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

  1. COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che siano assicurate: 

  • distanza interpersonale di un metro
  • ingressi dilazionati
  • divieto di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni
  • rispetto dei protocolli e delle linee guida generali già in essere.
  1. RISTORAZIONE

Le attività di servizi di ristorazione (fra cui bar pub ristoranti gelaterie e pasticcerie) con servizio al tavolo sono consentiti fino alle ore 24, senza consumo al tavolo fino alle 21.00.
Rimangono confermati:

  • ristorazione con consegna a domicilio;
  • ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto oltre le 21 con obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro;
  • attività di mensa e di catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza interpersonale di almeno un metro;
  • apertura degli esercizi di somministrazione di bevande ed alimenti in ospedali e aeroporti con obbligo di garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
  1. INDUSTRIA

Nessuna novità introdotta per le attività produttive industriali e commerciali.

  1. ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

   Si raccomanda:

  • siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, se svolgibili in modalità adistanza;
  • di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;
  • di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare ladistanza interpersonale di almeno un metro, con strumenti di protezione individuale, incentivare la sanificazione dei luoghi di lavoro.
  1. SERVIZI ALLA PERSONA 

Le attività inerenti ai servizi alla persona, ai centri benessere, ai centri termali, ai stabilimenti balneari, ai centri culturali, ai centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

      6. SERVIZI BANCARI
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari,  assicurativi.

      7. FILIERA AGROALIMETARE 
Garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

  1. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale, i corsi per medici in formazione specialistica e le attività di tirocinanti delle professione medico-sanitaria, i corsi di accesso alla professione di trasportatore su merci di strada e viaggiatori, corsi sull’utilizzo del tachigrafo, e tutti i corsi autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuati dalle motorizzazioni, i corsi in materia di salute e  sicurezza.

  1. STRUTTURE OSPEDALIERE E SANITARIE 

Si conferma:

  • divieto per gli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenza e accettazione e dei pronto soccorso, salve diverse disposizioni del personale sanitario preposto;
  • accesso di parenti e di visitatori a strutture di ospitalità e di lungo degenza (RSA, case di riposo, ecc.) limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, obbligata ad adottare le misure necessarie per prevenire possibili trasmissioni di infezioni.

SPOSTAMENTI
Si confermano:

  • Divieto di effettuare spostamenti da e per Stati di cui all’elenco E ed F dell’allegato 20, salvo che non ricorrano i seguenti motivi: Esigenze lavorative – Assoluta urgenza – Esigenze di salute – Esigenze di studio – Rientro presso il proprio domicilio e/o residenza – Ingresso nel territorio da cittadini di stati membri dell’unione europea e di stati parte dell’accordo Schengen.
  • Obbligo per le persone che hanno transitato nei stati di cui all’elenco C, D, E ed F, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, anche se asintomatiche, di comunicare immediatamente il proprio ingresso al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente.
  • Obbligo di isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni per le persone che hanno transitato nei stati di cui all’elenco D, E ed F.
  • Obbligo di sottoporsi un test molecolare, da effettuarsi per mezzo di tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale per le persone che hanno transitato nei stati di cui all’elenco D, E ed F.
  • Obbligo per chiunque faccia ingresso in Italia, di consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a fare controlli una dichiarazione recante l’indicazione, in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche del caso.

Le disposizioni contenute nel decreto saranno efficaci dal 14/10/2020.

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