MISURE IN MATERIA DI ENERGIA
Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
Bonus energetici alle imprese anche per i consumi del primo trimestre 2023. La misura dell’agevolazione è innalzata al 35% per quelle diverse dalle energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW e al 45% per tutte le altre (energivore, gasivore e non gasivore). I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.
Detrazione Irpef per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica
Reintrodotta l’agevolazione, già in vigore negli anni 2016 e 2017, in favore delle persone fisiche che comprano immobili residenziali di classe energetica A o B dalle imprese costruttrici ovvero, questa volta, anche da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) immobiliari. Consiste in una detrazione dall’Irpef lorda pari al 50% dell’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, che deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2023; il beneficio va suddiviso in dieci quote costanti nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta e nelle successive nove annualità.
Agevolazioni per l’acquisto di terreni montani
Imposte di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastale e di bollo per i trasferimenti di proprietà, nei territori montani, di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e Iap iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale nonché a favore di chi, pur non essendovi iscritto, nell’atto di acquisto assume l’impegno a coltivare o condurre direttamente il fondo per almeno cinque anni (si decade dalle agevolazioni se, prima del quinquennio, i terreni sono ceduti o non vengono più coltivati o condotti direttamente). Lo stesso regime di favore si applica anche alle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
MISURE FISCALI
Violazioni in ambito reverse charge
In materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni Iva soggette all’inversione contabile, viene aggiunta la previsione secondo cui, se è provato che il cessionario o committente era consapevole dell’intento evasivo o fraudolento di operazioni inesistenti imponibili, non si applica il regime di neutralità contemplato per i casi in cui l’imposta non dovuta è stata assolta con il reverse charge e il cessionario o committente è punito con una sanzione pari al 90% della detrazione compiuta.
Definizione agevolata degli avvisi bonari
La disposizione riguarda i debiti emergenti dalle comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021, con termine di pagamento non ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio o recapitate in data successiva: le sanzioni sono ridotte al 3% e gli importi dovuti sono frazionabili fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le stesse regole valgono pure per le comunicazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma. Se non si rispettano, anche solo in parte, le scadenze, la definizione non produce effetti e le somme residue sono iscritte a ruolo con applicazione delle sanzioni ordinarie.
Sanatoria delle irregolarità formali
Regolarizzabili gli errori, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di quei tributi, commessi fino al 31 ottobre 2022, a patto che non siano stati contestati in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della norma. Per perfezionare la procedura, bisogna rimuovere le irregolarità e versare, per ciascuna annualità interessata da violazioni, 200 euro in due rate di pari importo, con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024.
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
L’istituto, in riferimento alle violazioni riguardanti tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, non ancora contestate alla data del versamento, consente di regolarizzare le dichiarazioni fino all’anno d’imposta 2021 validamente presentate, beneficiando della riduzione a un diciottesimo della sanzione minima. Le somme dovute vanno pagate entro il 31 marzo 2023 in unica soluzione ovvero in otto rate trimestrali di pari importo (quelle successive alla prima devono essere maggiorate di interessi al 2% annuo). La procedura si perfeziona rimuovendo le irregolarità od omissioni e versando l’intero debito ovvero la prima rata. Il mancato pagamento, anche solo in parte, di una rata entro il termine della successiva fa perdere il beneficio della dilazione e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi decorrenti dal 31 marzo 2023.
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
La norma riguarda gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate, non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma, nonché quelli notificati entro il 31 marzo 2023 (accertamenti con adesione relativi a Pvc, avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione, inviti al contraddittorio; acquiescenza ad avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione; atti di recupero). Chi si avvale della definizione agevolata usufruisce della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (su quelle successive alla prima, vanno aggiunti gli interessi legali).
Conciliazione agevolata delle controversie tributarie
Le liti pendenti innanzi alle Corti di primo e secondo grado in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, in alternativa alla definizione di cui ai commi da 186 a 205, possono essere risolte con un accordo conciliativo entro il 30 giugno 2023, fruendo della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo. Gli importi dovuti vanno versati nei venti giorni dopo la sottoscrizione dell’accordo, potendo rateizzare in un massimo di venti quote trimestrali uguali, maggiorate degli interessi legali. Se si omette il pagamento dell’intera cifra o di una rata, inclusa la prima, entro la scadenza della successiva, si decade dal beneficio e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria aumentata della metà.
Rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione
Le liti pendenti innanzi alla Corte di cassazione in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, in alternativa alla definizione di cui ai commi da 186 a 205, possono essere estinte, con il beneficio delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo, rinunciando entro il 30 giugno 2023 al ricorso principale o incidentale, a seguito di intervenuta definizione transattiva di tutte le pretese. La procedura si perfeziona firmando l’accordo e pagando tutto il dovuto nei successivi venti giorni.
Regolarizzazione degli omessi pagamenti da istituti deflativi
Opportunità, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, di sanare gli omessi pagamenti di rate, successive alla prima, relative a importi dovuti per accertamento con adesione, acquiescenza, reclamo/mediazione nonché delle somme, anche rateali, per conciliazioni giudiziali scaduti alla data di entrata in vigore della norma e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione. Per perfezionare la procedura, occorre versare entro il 31 marzo 2023 la sola imposta, in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, aggiungendo gli interessi legali dal giorno successivo alla scadenza della prima rata. In caso di mancato perfezionamento, gli importi residui (imposta, interessi e sanzioni) sono iscritti a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria sull’imposta ancora dovuta.
Stralcio dei carichi fino a mille euro
Previsto l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della norma, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, inclusi quelli derivanti da precedenti definizioni agevolate. Se il ruolo è formato da enti diversi (enti territoriali, casse di previdenza professionale), l’annullamento automatico opera solo per sanzioni e interessi. Riguardo alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, lo stralcio riguarda i soli interessi. Comunque, gli enti creditori possono stabilire di non attivare la procedura di stralcio con provvedimento da emanare entro il 31 gennaio 2023, dandone comunicazione, nello stesso termine, all’agente della riscossione e sui propri siti istituzionali. La riscossione dei debiti comprendenti somme “stralciabili” è sospesa fino al 31 marzo 2023 e, su tali somme, non si applicano gli interessi di mora.
Rottamazione quater
Cancellazione di sanzioni, interessi di mora e per ritardata iscrizione, aggio e somme aggiuntive per i debiti previdenziali: è il beneficio spettante a chi ricorre alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 fino al 30 giugno 2022, pagando le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e la notifica della cartella. Il versamento va eseguito entro il 31 luglio 2023, in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate. In quest’ultima ipotesi (si applicano interessi al 2% annuo, decorrenti dal 1° agosto 2023), i termini per la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10% del totale, sono fissati al 31 luglio e al 30 novembre 2023; le quote restanti, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024. La volontà di avvalersi della definizione va manifestata entro il 30 aprile 2023, con le modalità che saranno rese note dall’agente della riscossione. È possibile fruirne pure per debiti riferiti a precedenti strumenti di tregua fiscale (ossia, le varie edizioni della “rottamazione” varie e il “saldo e stralcio” per le persone fisiche in difficoltà economiche), anche nell’ipotesi in cui si sia determinata l’inefficacia di quelle procedure. In riferimento alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, la definizione riguarda soltanto gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio.
Correzione di errori contabili
La norma in esame integra l’art. 83, comma 1, del TUIR, che, come modificato dall’art. 8, comma 1, lett. b), del D.L. n. 73/2022, ha previsto l’applicazione del principio di c.d. “derivazione rafforzata” – ed in particolare dei criteri di imputazione temporale – anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. Nello specifico, viene previsto che la predetta disposizione operi esclusivamente per i soggetti che, sussistendo gli altri presupposti, sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.
Contabilità semplificata per le imprese minori
Vengono elevate le soglie massime per poter usufruire della c.d. contabilità semplificata ovvero:
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- a 500.000 euro di ricavi (in luogo dei precedenti 400.000) per le imprese che svolgono prestazioni di servizi;
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- a 800.000 euro di ricavi (in luogo dei precedenti 700.000) per le imprese aventi a oggetto altre attività (cessioni di beni).
Riduzione cuneo fiscale
Confermato per il 2023 l’esonero di due punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati: spetta se la retribuzione imponibile non supera i 2.692 euro al mese, pari a 35mila euro annui. Il beneficio è innalzato al 3% se la retribuzione non eccede i 1.923 euro mensili, cioè 25mila euro annui.
Semplificazioni per pubblici esercizi
Ulteriore proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, per la norma che ha permesso agli esercenti attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, durante l’emergenza Covid, la posa in opera temporanea di strutture amovibili (come dehor, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti senza dover prima acquisire le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e senza dover rispettare l’ordinaria tempistica per la loro rimozione.
Estromissione dei beni dell’impresa individuale
Riproposta l’estromissione agevolata dei beni immobiliari strumentali dal patrimonio dell’impresa: possono essere ricondotti nella sfera privatistica dell’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (di cui, il 60% entro il 30 novembre 2023 e il restante 40% entro il 30 giugno 2024), da applicare alla differenza tra valore normale (o catastale) del bene e valore fiscalmente riconosciuto. L’estromissione riguarda i beni aziendali posseduti al 31 ottobre 2022 e va attuata entro maggio 2023, con decorrenza degli effetti, comunque, sin dal 1° gennaio.
Modifiche alla disciplina del regime forfetario
Il comma 54 contiene la ormai nota disposizione in tema di flat tax.
In particolare, viene aumentata la “soglia” per l’esercizio dell’opzione per il regime forfetario di cui all’art. 1, comma 5, della Legge di Bilancio 2015, da 65.000 euro a 85.000 euro.
Viene inoltre introdotta una disposizione specifica per l’anno di “transizione”, in ragione della quale il regime in oggetto cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano euro 100.000; in tale ultimo caso, è dovuta l’IVA sulle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Tassa piatta incrementale per persone fisiche partita Iva
I successivi commi da 55 a 56 disciplinano, per il solo anno 2023, la c.d. flat tax incrementale.
Più nel dettaglio, viene prevista la possibilità, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni diversi da quelli che applicano il regime forfetario, di applicare, in luogo delle aliquote progressive per scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del TUIR, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, con aliquota del 15 per cento sulla differenza, comunque non superiore a 40.000 euro, tra il reddito determinato per il 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022, decurtata del 5 per cento di tale ultimo ammontare.
La norma stabilisce altresì che la quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rilevi in ogni caso per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Detassazione dei premi di produttività dei lavoratori dipendenti
Ridotta dal 10% al 5%, per l’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa, fino a un massimo di 3mila euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari, l’anno prima, di redditi non superiori a 80mila euro.
Tassazione sostitutiva per le mance in alberghi e ristoranti
Ridotto il prelievo fiscale sulle mance agli impiegati nel comparto ricettivo e della ristorazione, acquisite, anche tramite Pos, dal datore di lavoro e, da questi, riversate ai destinatari. Si tratta, sì, di redditi da lavoro dipendente, assoggettabili però a un’imposta sostitutiva del 5% ed esclusi dalla base imponibile contributiva. Il regime può essere applicato a un ammontare complessivo di mance non superiore al 25% del reddito da lavoro percepito nell’anno e spetta a chi, nel periodo d’imposta precedente, non ha oltrepassato 50mila euro di redditi da lavoro dipendente.
Limite all’utilizzo del contante
Innalzato da 2mila a 5mila euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il valore soglia raggiunto il quale scatta il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, sia persone fisiche sia persone giuridiche.
Iva sui prodotti per l’infanzia, la protezione dell’igiene femminile e sul pellet
Scende al 5% l’Iva sui prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile (assorbenti e tamponi) non compostabili e su alcuni prodotti per l’infanzia: latte in polvere o liquido; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto condizionate per la vendita al minuto; pannolini; seggiolini per gli autoveicoli. Scende invece dal 22 al 10%, ed esclusivamente per il 2023, l’aliquota Iva sul pellet.
BONUS
Proroga superbonus 110%
Individuate alcune fattispecie per le quali all’incentivo per l’efficientamento energetico (articolo 119, Dl 34/2020) non si applica la diminuzione dal 110 al 90%, prevista a partire dal 2023 dal “decreto Aiuti quater”: interventi diversi da quelli condominiali per i quali, al 25 novembre 2022, risulta presentata la Cila; interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato i lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022 (data da attestare con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea) e la Cila è presentata entro il 31 dicembre 2022; interventi effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori è arrivata tra il 19 e il 24 novembre 2022 (la data della delibera dev’essere attestata con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea) e la Cila risulta presentata al 25 novembre 2022; interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.
Superbonus 110% per gli impianti solari delle Onlus
Superbonus del 110% per l’installazione di impianti solari fotovoltaici da parte di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri realizzata in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi “trainanti. Inoltre, per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari dalle Onlus che offrono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del Cda non percepiscono alcun compenso o indennità, la detrazione per gli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche fino alla soglia di 200 kW spetta al 110%.
Bonus mobili
È incrementato a 8.000 euro l’importo del bonus mobili per l’anno 2023 (lasciando a 5.000 euro l’importo per il 2024) ammesso in detrazione al 50% per l’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici con etichetta energetica (i forni con classe non inferiore alla A; lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie con classe E; frigoriferi e congelatori con classe F), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
Bonus barriere architettoniche
Prorogata di tre anni, fino al 31 dicembre 2025, la detrazione Irpef del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (articolo 119-ter, Dl 34/2020). Inoltre, relativamente alle delibere condominiali che approvano questi lavori, si specifica che occorre la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
GIOVANI E FAMIGLIE
Agevolazioni “prima casa” per under 36
Prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni sull’acquisto della prima casa di abitazione per chi ha meno di 36 anni e Isee non superiore a 40mila euro: esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l’acquisto); niente imposta sostitutiva sull’eventuale finanziamento.
Assegno unico per i figli a carico
Dal 2023, importi maggiorati del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno; stesso incremento per ciascun figlio fino ai tre anni di età, se appartenente a un nucleo con tre o più figli e con Isee non superiore a 40mila euro. Passa a 150 euro, aumentando quindi del 50%, la maggiorazione forfetaria di 100 euro mensili per i nuclei familiari in cui sono presenti quattro o più figli. Rese strutturali, infine, le misure a favore dei figli disabili, inizialmente previste solo fino al 31 dicembre 2022.
Bonus psicologo
Confermato il contributo a sostegno delle spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti all’albo degli psicologi, già erogato per l’anno 2022 fino a un massimo di 600 euro per persona, parametrato alle diverse fasce dell’Isee, comunque non oltre i 50mila euro. Il bonus viene ora innalzato fino all’importo massimo di 1.500 euro per persona, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024.
Carte per le spese culturali dei giovani
Bonus cultura aggiornato nella legge di Bilancio 2023: la 18App, ovvero il bonus di 500 euro che scattava al compimento dei 18 anni, viene archiviata e lascia il posto a due nuove carte, la Carta Cultura e la Carta Merito, entrambe di 500 euro, separate e cumulabili.
Cambiano anche i requisiti per l’ottenimento dei bonus:
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- La Carta Cultura è destinata ai ragazzi diciottenni appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE di massimo 35.000 euro;
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- La Carta Merito per studenti diciottenni prevede due requisiti, il primo di reddito – alle stesse condizioni della Carta Cultura – e il secondo di merito, cioè l’ottenimento del massimo dei voti (100/100) all’esame di maturità.
I ragazzi che rispettano entrambi i requisiti potranno ricevere un doppio beneficio per l’importo di 1.000 euro, spendibili in libri, musei, mostre, eventi culturali, musica, abbonamenti a quotidiani e periodici, biglietti per spettacoli nonché corsi di musica, teatro, danza o lingua straniera.
Borse di studio per universitari disabili
Sancita l’irrilevanza reddituale, a decorrere dal 2023, delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità: quelle somme non vanno considerate ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione dell’assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali, della pensione per gli invalidi civili totali, dell’assegno mensile di assistenza in favore dei sordi e della pensione per i ciechi civili assoluti o parziali, nonché dell’eventuale maggiorazione.
SPORT
Sport bonus
Esteso al 2023, limitatamente ai contribuenti titolari di reddito d’impresa e nel limite complessivo di 15 milioni di euro, il credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per realizzare nuove strutture sportive pubbliche.
Bonus sponsorizzazioni sportive
Prorogato al primo trimestre 2023 il credito d’imposta del 50%, nel limite di 10mila euro, per le imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie a favore di leghe organizzatrici di campionati nazionali a squadre, di società sportive e di associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Contributi a fondo perduto a favore dello sport
Per far fronte all’aumento dei costi dell’energia elettrica e termica, destinati ulteriori 25 milioni di euro, per l’anno 2023, all’erogazione di contributi a fondo perduto per società e associazioni sportive dilettantistiche, discipline sportive, enti di promozione sportiva e federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché a Coni, Comitato italiano paralimpico e Sport e salute Spa.
INNOVAZIONE DIGITALE E GREEN
Costi delle transazioni elettroniche
Adottate misure per ridurre i costi delle transazioni elettroniche: le associazioni di categoria degli operatori tenuti ad accettare i pagamenti con Pos e quelle dei prestatori dei servizi di pagamento dovranno regolamentare i rapporti per garantire oneri proporzionati al valore delle transazioni; verrà istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate per abbassare i costi delle operazioni fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni con ricavi/compensi entro i 400mila euro; se il tavolo non definisce un livello equo o non sono rispettate le condizioni concordate, i prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento saranno tenuti, per il 2023, a un contributo straordinario pari al 50% degli utili derivanti dalle commissioni per le transazioni sotto i 30 euro (o il diverso limite concordato), che confluirà in un apposito fondo per il contenimento dell’incidenza dei costi a carico degli operatori economici con ricavi fino a 400mila euro per le transazioni fino a 30 euro. Per l’accertamento del contributo dovuto, il Fisco potrà determinare la base imponibile anche mediante accertamento d’ufficio.
Bonus investimenti 4.0
Spostato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine lungo per portare a termine gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016) prenotati entro il 31 dicembre 2022 (cioè, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione), usufruendo del credito d’imposta con le più “generose” percentuali fissate per il 2022:
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- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
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- 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
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- 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni (le percentuali, poi, si dimezzano, passando rispettivamente al 20, al 10 e al 5%).
Bonus acquisto materiali e prodotti riciclati
Istituito, per gli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta del 36%, entro il limite di 20mila euro e nel tetto di spesa di 5 milioni di euro annui, a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata di carta, alluminio e vetro. Stanziati ulteriori fondi per coprire tutte le istanze presentate per l’analogo bonus vigente negli anni passati.