Il 27.12.2019 é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la c.d. “Legge di bilancio 2020”, contenente, tra altre, le seguenti disposizioni:
RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA
E’ (ri)aperta la rivalutazione dei beni di impresa risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31/12/2018 e va effettuata nel bilancio d’esercizio al 31/12/2019.
L’imposta sostitutiva da versare è del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.
E possibile affrancare il saldo attivo di rivalutazione con il pagamento di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
Il pagamento delle imposte sostitutive per importi complessivi sino a 3 milioni può avvenire in 3 rate annue.
ESTROMISSIONE IMMOBILE DI DITTA INDIVIDUALE
E’ (ri)aperta la disposizione agevolativa per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale facendolo transitare nella sfera privata.
L’imposta ridotta è dell’8% e va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto; è concesso altresì l’assunzione del valore catastale in luogo del valore normale.
L’immobile deve essere posseduto al 31/10/2019 e l’estromissione deve essere perfezionata entro il 31/05/2020 ma gli effetti retroagiscono all’01/01/2020; di fatto l’immobile si considera posseduto nella sfera “privata” per l’intero 2020.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire nella misura del 60% entro il 30/11/2020 ed il rimanente 40% entro il 30/06/2021.
AUMENTO PERCENTUALE DI DEDUCIBILITA’ IMU
Nel periodo di imposta 2019 l’IMU degli immobili strumentali diventa deducibile al 50% dal reddito di impresa e di lavoro autonomo.
AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI (c.d. fringe benefit)
Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’01/07/2020, la percentuale di determinazione del fringebenefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:
- per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI;
- per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%;
- per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
- per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.
BUONI PASTO – LIMITI DI ESCLUSIONE DA IMPOSIZIONE
Dal 01/01/2020 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all’importo complessivo giornaliero di:
– Euro 4 per i buoni pasto “cartacei” (al posto dei precedenti Euro 5,29);
– Euro 8 per i buoni pasto “elettronici” (al posto dei precedenti Euro 7).
CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
Nel 2020 è previsto un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.
Tale agevolazione “sostituisce” i c.d. “super-ammortamenti” ed “iper-ammortamenti”.
Il credito d’imposta per investimenti in beni materiali strumentali “ordinari” è riconosciuto alle imprese ed ai professionisti nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari ad Euro 2 milioni.
Per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto solo alle imprese nella misura del 40% per investimenti fino a Euro 2,5 milioni e del 20% per gli investimenti tra Euro 2,5 e 10 milioni.
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari ad Euro 700.000.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, in 5 quote annuali di pari importo (1/5 all’anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all’anno).
Il suddetto credito di imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari”; mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
La fattura di acquisto deve riportare il riferimento normativo dell’agevolazione.
CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE
Nel 2020 é introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in attività di:
– ricerca e sviluppo nella misura del 12% della relativa base di calcolo e nel limite di Euro 3 milioni;
– innovazione tecnologica nella misura del 6% della relativa base o del 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0, nel limite di Euro 1,5 milioni;
– design e di ideazione estetica nella misura del 6% della relativa base e nel limite di Euro 1,5 milioni;
Tale credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’adempimento degli obblighi di certificazione.
NUOVA DETRAZIONE PER INTERVENTI SULLE FACCIATE (c.d.“bonus facciate”)
E’ introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per le spese documentate e sostenute nell’anno 2020 relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna: sono ammessi esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 02/04/1968 n. 1444.
Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di sola pulitura o di sola tinteggiatura esterna (inclusi detti interventi di manutenzione ordinaria).
La norma non prevede un limite di spesa massimo; la detrazione va ripartita in 10 rate annuali e dovrebbe riguardare IRPEF/IRES.
PROROGA DETRAZIONI
Per le spese sostenute fino al 31/12/2020 è prorogata la detrazione:
– IRPEF/IRES del 50%/65% per interventi di riqualificazione energetica;
– IRPEF del 50% per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio nel limite massimo di Euro 96.000 per unità immobiliare;
– del “bonus mobili” in ambito di interventi di recupero del patrimonio iniziati nel 01/01/2019.
CESSIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO PER INTERVENTO SU IMMOBILI
Dal 01/01/2020 lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica riguarda soltanto interventi di ristrutturazione di primo livello sulle parti comuni di edifici condominiali per importi pari o superiori ad Euro 200.000; è inoltre soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall’esecuzione dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di cui all’art. 16-bis c.1 lett. h) del TUIR.
DETRAZIONE IRPEF 19% – MODALITA’ DI PAGAMENTO TRACCIABILE
Dal 01/01/2020 per beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento degli stessi deve avvenire mediante bonifico bancario/postale oppure con sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, tra cui carte di debito/di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Tale disposizione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali, di dispositivi medici e di prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
DETRAZIONE IRPEF 19% – PARAMETRAZIONE AL REDDITO COMPLESSIVO
Dal 01/01/2020 le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR spettano:
– per l’intero della spesa sostenuta se il reddito complessivo è inferiore ad Euro 120.000;
– in percentuale al rapporto tra Euro 240.000 e la parte eccedente del reddito complessivo di Euro 120.000.
Oltre un reddito complessivo di Euro 240.000, non spetta alcuna detrazione.
Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione spetta per intero): interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale, nonché le spese sanitarie di cui all’art.15, c.1 lett. c) del TUIR.
CEDOLARE SECCA
Viene portata “a regime” l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.
Si fa nota che la Legge di Bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali.
PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
E’ prorogata la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni.
Anche per l’anno 2020 è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo delle partecipazioni non quotate e dei terreni, edificabili ed agricoli, possedute/i alla data dell’01/01/2020, al di fuori del regime d’impresa.
L’agevolazione prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’11% sul valore di perizia della partecipazione non quotata/terreno.
Per optare per tale agevolazione occorre che entro il 30/06/2020 venga:
– redatta ed asseverata la perizia di stima della partecipazioni/terreni;
– versata l’imposta sostitutiva per l’intero, oppure la prima di tre rate.
IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI
E’ previsto l’incremento dal 20% al 26% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze realizzate a seguito di cessione, a titolo oneroso, di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa.
Questa imposta sostituisce l’IRPEF ordinaria e va richiesta dal cedente in sede di atto notarile.
Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (quindi, non riguarda i terreni lottizzati e i terreni edificabili).
“NUOVA” IMU
Dal 01/01/2020 vengono stabilite delle nuove aliquote IMU:
- abitazione principale A/1, A/8, A/9 e pertinenze: aliquota dello 0,5% con detrazione di Euro 200 (i Comuni possono aumentarla allo 0,1% oppure diminuirla fino all’azzeramento);
- fabbricati rurali strumentali: aliquota dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all’azzeramento);
- immobili merce: per il 2020 e 2021 l’aliquota è fissata allo 0,1% (i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento); dal 2022 sono esenti;
- terreni agricoli: aliquota dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento);
- immobili produttivi del gruppo “D”: aliquota dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono aumentare l’aliquota sino all’1,06%);
- altri immobili: aliquota dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l’aumento sino all’1,06% o la diminuzione fino all’azzeramento). In sostituzione dell’abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l’aliquota dell’1,06 sino all’1,14%.
SPESE VETERINARIE – AUMENTO IMPORTO DETRAIBILE
Dal 01/01/2020 la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie si applica fino all’importo massimo di Euro 500 per la parte eccedente Euro 129,11.
SPESE ISTRUZIONE A SCUOLE DI MUSICA DEI RAGAZZI – DETRAZIONE 19%
Dal 01/01/2021 è prevista una nuova detrazione IRPEF del 19% per le spese di iscrizione annuale e di abbonamento per ragazzi, di età tra 5 e 18 anni, a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), scuole di musica iscritte nei registri regionali, nonché cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
Tale detrazione spetta ai contribuenti con reddito complessivo non superiore ad Euro 36.000, per un importo di spesa non superiore ad Euro 1.000 ed anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).
SPORT BONUS
E’ prorogato al 2020 il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER L’APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
Per i contratti di apprendistato di “primo livello”, ex art. 43 del D.lgs. n. 81/2015, stipulati dall’01/01/2020 al 31/12/2020, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% ai datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9.
Tale beneficio viene riconosciuto nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il contributo del 10% per gli anni di contratto di apprendistato successivi al terzo.
ESONERO CONTRIBUTIVO GIOVANI
Si estende l’esonero, ex art. 1 c. 100 ss della L. 205/2017, nel biennio 2019-2020, per i datori di lavoro privati che, entro il 31/12/2020, assumono con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti oppure convertono un contratto a termine in uno a tempo indeterminato nei confronti di giovani che non abbiano compiuto 35 anni.
Il beneficio consiste nella riduzione, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i contributi INAIL, fermo restando il limite massimo di importo pari ad Euro 3.000 su base annua.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ATLETE
Per promuovere il professionismo nello sport femminile è previsto che le società sportive femminili, che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo per gli anni 2020, 2021 e 2022, di richiedere l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, escluso i premi per l’assicurazione obbligatori infortunistica, entro il limite massimo di Euro 8.000 su base annua.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER COLTIVATORI DIRETTI E IAP
E’ reintrodotto l’esonero contributivo per i neo-iscritti coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali alla previdenza agricola che non abbiano compiuto 40 anni di età e che si iscrivono nel corso del 2020.
L’esonero è nella misura del 100% dell’accredito contributivo dovuto all’Assicurazione Generale Obbligatoria, escluso il contributo di maternità e quello Inail, e riconosciuto per la durata massima di 24 mesi.
RIVALUTAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI
Si riconosce, per il periodo 2020-2021, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici nella misura del 100% per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS.
Invece, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi, la rivalutazione spetta per specifici scaglioni, in misura variabile da un massimo del 77% ad un minimo del 40%.
PROROGA DELL’OPZIONE DONNA
Viene prorogata per il 2020 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato, c.d. “opzione donna”, per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31/12/2019: un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
PROROGA DEL CONGEDO DEL PADRE LAVORATORE
Proroga per l’anno 2020 del congedo di paternità fruibile entro i 5 mesi dalla nascita del figlio. In particolare viene aumentata la durata del congedo obbligatorio da 5 a 7 giorni; inoltre, confermato il “congedo facoltativo” di assenza da lavoro per 1 giorno, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
PROROGA DEL C.D. “BONUS BEBE’”
Si ripropone l’assegno mensile di natalità (c.d. “bonus bebè”), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra il 2015 ed 2019, anche per ogni figlio nato o adottato dall’01/01/2020 al 31/12/2020.
Tale contributo verrà corrisposto fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione ed è stato esteso a nuclei familiari che abbiano un ISEE superiore ad Euro 25.000.
AUMENTO DEL C.D. “BONUS ASILI NIDO”
E’ reso strutturale l’aumento ad Euro 1.500 su base annua del c.d. “bonus asili nido”.
Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus in esame è comunque incrementato di:
– Euro 1.500 per i nuclei familiari con un valore ISEE fino ad Euro 25.000;
– Euro 1.000 per i nuclei familiari con un ISEE da Euro 25.001 fino ad Euro 40.000.