Di seguito sintetizziamo alcuni dei principali provvedimenti (alcuni dei quali già previsti dai precedenti DPCM), rinviando ad una successiva e più completa circolare gli approfondimenti su detti provvedimenti e precisando che il DPCM non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e potrebbe pertanto subire ulteriori leggere modifiche.
ARTICOLO 1
- Obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché obbligo di indossarli ei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e nei luoghi all’aperto ad eccezione di quelle situazioni in cui sia garantito in modo continuativo l’isolamento rispetto a persone non conviventi. Resta l’eccezione a tale obbligo per:
- Soggetti che svolgono attività sportiva
- Bambini di età inferiore ai 6 anni
- Soggetti con patologia o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina
- Obbligo di mantenere sempre distanza di almeno un metro da altre persone
- Possibilità per l’autorità di pubblica sicurezza di disporre chiusure di strade, piazze o centri urbani, dove si possano creare assembramenti, a partire dalle ore 21.00
- Fortemente raccomandato a tutti di evitare spostamenti non necessari
- Obbligo per i locali aperti al pubblico di esporre all’esterno un cartello con riportata la capienza massima dei locali stessi
- I soggetti con infezioni respiratorie con febbre superiore a 37,5° devono rimanere presso il proprio domicilio
- Sospesi eventi e competizioni sportive individuali e di squadra ad eccezioni di quelle di interesse nazionale come disposto da CONI e rispettive federazioni nazionali, enti di promozione sportiva ecc.
- SOSPESE LE ATTIVITÀ DI PALESTRE, PISCINE, CENTRI NATATORI, CENTRI BENESSERE E CENTRI TERMALI
- CHIUSURA DI CENTRI RICREATIVI, CULTURALI E SOCIALI
- Sospesa l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento agli sport di contatto
- Sospese gare, competizioni ed attività connesse agli sport di contatto
- Manifestazioni in genere consentite solo in forma statica e garantendo il distanziamento
- Sospese attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; confermata chiusura dei locali da ballo ed assimilati
- Sospesi eventi, convegni, congressi ad eccezione di quelli svolti nella modalità a distanza
- Le attività commerciali al dettaglio sono ammesse a condizione che siano assicurati il distanziamento la permanenza minima possibile all’interno dei locali
- LE ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, GELATERIE, PASTICCERIE) SONO AMMESSE DALLE ORE 5.00 ALLE ORE 18.00 !!!
- CONSUMO AL TAVOLO PER MASSIMO 4 PERSONE A TAVOLO SALVO CHE NON SIANO CONVIVENTI
- DOPO LE 18 VIETATO CONSUMO DI CIBI E BEVANDE NEI LUOGHI PUBBLICI
- RESTA AMMESSO L’ASPORTO FINO ALLE 24.00 MA SENZA CONSUMAZIONE SUL POSTO
- RESTA AMMESSO IL SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO
- Restano attivi i servizi di mensa contrattualizzata
- I servizi alla persona (barbieri, parrucchieri estetisti) restano consentiti a condizione che le Regioni e le Province Autonome non ritengano, per la situazione epidemiologica dei rispettivi settori, di disporre limitazioni
- Raccomandazione alle attività professionali di adottare modalità di lavoro agile (SMART WORKING), di incentivare l’uso ferie o congedi retribuiti e di incentivare le operazioni di sanificazione
- CHIUSURA PER IMPIANTI E COMPRENSORI SCIISTICI
- Restano aperte le strutture ricettive a condizione che sia assicurato il distanziamento sociale di almeno un metro
ARTICOLO 2
- Restano operative le attività produttive industriali e commerciali rispettando i protocolli anti
- COVID sottoscritti dalle parti sociali il 24 aprile 2020.
ARTICOLO 3
- Fortemente raccomandato il ricorso della modalità di lavoro agile da parte dei datori di Lavoro
ARTICOLO 4
- INTRODOTTE SPECIFICHE LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DA E PER IL TERRITORIO NAZIONALE