Nella bozza del c.d. “Decreto Sostegno” è stata inserita la possibilità di definire in modalità agevolata gli avvisi bonari emessi dall’Agenzia delle Entrate riguardanti somme dovute a seguito di liquidazione automatica derivati da dichiarazioni relative agli anni d’imposta 2017 e 2018.
Si tratta di avvisi che dovevano essere già stati notificati entro il 31 dicembre 2020 ma che ad oggi non sono ancora stati notificati ai contribuenti per effetto della sospensione dei termini prevista dall’art. 157 del DL 34/2020.
A chi è rivolta la definizione agevolata?
A tutti i contribuenti con partita iva attiva alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegno” e con un calo del fatturato di oltre il 33% tra il 2020 e il 2019, dato documentato dalla dichiarazione annuale dell’IVA. Per chi non è tenuto alla presentazione del dichiarativo, il dato sarà preso dalla denuncia dei redditi.
In che cosa consiste la definizione agevolata?
Le somme dovute potranno essere pagate senza sanzioni e interessi.
Come si accede alla definizione agevolata?
Sarà la stessa Agenzia delle Entrate in sede di notifica dell’avviso bonario, rilevata la riduzione del fatturato, a comunicare che il cliente rientra nell’ambito applicato della norma. Lo studio controllerà comunque di volta in volta la comunicazione ricevuta dall’ Agenzia delle Entrate per verificare che i dati comunicati siano corretti.
Si coglie l’ occasione per ricordare che gli avvisi bonari vengono ad oggi notificati tramite PEC e che dal momento di ricezione della mail ogni contribuente ha 30 giorni per pagare le somme richieste; passati i 30 giorni non sarà più possibile accedere all’eventuale definizione agevolata e le somme dovranno essere corrisposte con sanzioni e interessi.