DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

 Il 24/12/2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del Decreto Fiscale collegato alla “Legge di bilancio 2020”, contenente, tra altre, le seguenti disposizioni: 

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI / SUBAPPALTI  
E’ introdotto il nuovo art. 17-bis nel D.lgs. n. 241/97 in materia di versamenti e compensazioni, in vigore dal 01/01/2020.
La norma prevede l’obbligo per le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici, che eseguono una o più opere oppure uno o più servizi, per un importo complessivo annuo superiore ad Euro 200.000 di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie.
Tale obbligo si applica ai committenti che affidano l’esecuzione di opere o servizi attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente uti­lizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo”.
Il committente, d’altro canto, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente.
Per rientrare nell’ambito applicativo della disposizione devono coesistere:
  1. sia il limite economico: importo annuo complessivo dell’opera/e oppure del servizio/i commissionati superiore ad Euro 200.000);
  2. sia quello relativo all’esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell’utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente con beni strumentali di quest’ultimo.
 
Obblighi dell’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrici
L’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice trattiene l’importo corretto delle ritenute fiscali calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’ope­­ra o del servizio per tutta la durata del contratto; nonché provvede al versamento delle medesime nel rispetto del termine ordinario, ma senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie.
Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrici trasmettono al Committente, ed anche all’impresa appaltatrice:
  • i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nella prestazione dell’opera o del servizio affidatogli dal medesimo committente, compilati secondo le indicazioni della Risoluzione di Agenzia delle Entrate n. 109/2019;
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell’ese­­­cuzione dell’opera o del servizio affidato dal committente;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.
Obblighi del committente
Il Committente deve:
  • chiedere all’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di riscontrarne il corretto adempimento;
  • sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice/affidataria fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera/servizio oppure del minore l’importo dovuto per le ritenute non versate, se entro i 5 giorni successivi al termine per il versamento non riceve i modelli F24 ovvero li abbia ricevuti e rilevato un omesso/insufficiente versamento;
  • comunicare l’inadempimento riscontrato all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.
L’inadempimento degli obblighi previsti per il committente dall’art. 17-bis del D.lgs. n. 241/97 genera una responsabilità a suo carico solo nel caso in cui si verifichi l’omesso/il parziale versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice, esponendolo all’obbligo di pagare una somma commisurata alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice.
Sanzioni per il committente
L’art. 17-bis co. 4 del D.lgs. n. 241/97 dispone che il Committente inadempiente sia obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute ed esecuzione delle medesime e di tempestivo versamento senza possibilità di compensazione.
La somma chiesta al committente si aggiunge alla sanzione irrogata per l’ina­dem­pimento dell’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice e non può essere pagata mediante compensazione nel modello F24.
Ravvedimento operoso
Il termine di 90 giorni previsto per il Committente di comunicare all’Agenzia Entrate l’inadempimento, permette all’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice di avvalersi del ravvedimento per rimediare alla violazione commessa.
Contributi previdenziali e premi INAIL
Lo stesso nuovo art. 17-bis del D.lgs. n. 241/97 prevede che le stesse imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell’e­secuzione delle opere o dei servizi affidati nel corso di durata del contratto.
Esonero della nuova disciplina
L’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice può disapplicare il nuovo l’art. 17-bis del D.lgs. n. 241/97 (anche per i versamenti contributivi) se nell’ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti:
  • risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
  • non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori ad Euro 50.000, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.
È previsto il rilascio di un certificato da parte dell’Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei richiamati requisiti e che ha validità di 4 mesi dal rilascio.
 
REVERSE CHARGE PER SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA
E’ prevista l’introduzione di una nuova fattispecie di reverse charge con riferimento alle prestazioni di servizi effettuate:
  1. tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;
  2. presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Esclusioni
La nuova disciplina non si applica alle prestazioni di servizi relative al settore dell’edilizia (art. 17, co. 6, lett. a) e a-ter) DPR 633/72) ed alle prestazioni nei confronti della P.A. e di altri enti e società assoggettati a split payment (art. 17-ter DPR 633/72), nonché alle agenzie per il lavoro (Capo I, Titolo II, D.lgs. 276/2003).
 
Si fa nota che la suddetta novità normativa non è immediatamente efficace perché in attesa di rilascio di una specifica autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea.
                                                                                                        
      Si evidenzia che per un approfondimento delle novità normative sopra elencate, si attendono chiarimenti “operativi” da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Vuoi avere maggiori informazioni?

Scrivici a info@dataimpresa.com, chiamaci allo 0439 448131 per una consulenza non vincolante.

Articoli correlati