CREDITO D’IMPOSTA 4.0: ultimi mesi per accedere al 40%. Dal 2023 aliquote ridotte.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/credito-dimposta-per-investimenti-in-beni-strumentali

Ultimi mesi per beneficiare delle maggiori aliquote previste per l’anno 2022 per l’agevolazione rivolta a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, aventi caratteristiche tecniche tali da poterli includere negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 ed interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per l’anno 2022, sarà possibile fruire del beneficio per investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 con le seguenti aliquote:

  • Credito d’imposta del 40% per investimenti fino a € 2,5milioni;
  • Credito d’imposta del 20% per investimenti oltre i € 2,5milioni e fino a € 10milioni;
  • Credito d’imposta del 10% per investimenti oltre i € 10milioni e fino a € 20milioni.

Accettati anche gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per investimenti oltre i 20 milioni di euro non sono previste agevolazioni.

Per gli anni 2023, 2024 e 2025, le aliquote per investimenti effettuati dal 01/01/2023 al 31/12/2025 saranno ridotte come segue:

  • Credito d’imposta del 20% per investimenti fino a € 2,5milioni;
  • Credito d’imposta del 10% per investimenti oltre i € 2,5milioni e fino a € 10milioni;
  • Credito d’imposta del 5% per investimenti oltre i € 10milioni e fino a € 20milioni.

Anche in questo caso saranno accettati gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

Per investimenti oltre i 20 milioni di euro non sono previste agevolazioni.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione e la fruizione del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Per investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Non è prevista cessione del credito d’impresa.

Le fatture e i documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni. Necessaria comunicazione tramite PEC al MISE, all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it, il cui Modello è disponibile sul sito istituzionale.

Per i beni di costo superiore a € 300.000 è obbligatoria una perizia tecnica asseverata o un attestato di conformità da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi degli Allegati A e B della Legge 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per beni di costo unitario di acquisizione non superiore a € 300.000, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Inoltre, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

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