Riportiamo di seguito un breve riepilogo della documentazione necessaria allo scopo della non imponibilità ai fini IVA per le cessioni intracomunitarie ed alcune specifiche con riferimento ai nuovi rapporti con il Regno Unito dopo l’ufficializzazione della Brexit.
CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Un’operazione si qualifica come “intracomunitaria” e quindi è non imponibile ai fini IVA solo se rispetta tutti questi requisiti:
- onerosità dell’operazione;
- acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
- il cedente e il cessionario devono essere soggetti passivi di due diversi Stati membri dell’Unione Europea;
- i beni devono essere spediti da uno Stato membro ad un altro.
È importante acquisire la prova dell’effettiva cessione intracomunitaria, in quanto, qualora non ci fosse, l’operazione perde la non imponibilità IVA.
A) TRASPORTO DI BENI EFFETTUATO DAL CEDENTE
Il venditore deve essere in possesso di almeno due elementi di prova elencanti al successivo punto A1
oppure
di uno degli elementi elencati al successivo punto A1 e uno degli elementi elencanti al successivo punto A2.
A1:
- documento o lettera CMR firmata
- polizza di carico
- fattura di trasporto aereo
- fattura dello spedizioniere
A2:
- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto di beni
- documenti attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità che attesti l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione
- ricevuta rilasciata da un depositario dello Stato membro di destinazione che attesti il deposito dei beni
B) TRASPORTO DI BENI EFFETTUATO DAL CESSIONARIO
Oltre a quanto previsto al punto precedente va aggiunta la necessità di ottenere una dichiarazione scritta da parte dell’acquirente che certifica che i beni sono stati traportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per suo conto.
La dichiarazione deve riportare i seguenti elementi: data del rilascio, nome e indirizzo dell’acquirente, data e luogo di arrivo dei beni, quantità e natura dei beni.
BREXIT
Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte dell’Unione Europea, pertanto i rapporti commerciali da e verso questo Stato dovranno osservare le regole previste per le operazioni con i Paesi EXTRA UE.
Inoltre gli operatori economici stabiliti nell’Unione Europea, che intendono importare o esportare merci dal Regno Unito, dovranno essere in possesso di un codice identificativo EORI, da richiedere presso le autorità doganali competenti.
Sempre presso l’autorità doganale, sarà necessario verificare quali siano le autorizzazioni e registrazioni necessarie per svolgere l’attività commerciale in UK.