COS’È
Scade il 30 settembre 2021 l’obbligo di regolarizzazione per le imprese esercenti attività volte alla sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato.
L’obbligo riguarda esclusivamente le imprese che hanno avviato l’attività a partire dal 25 agosto 2016 senza aver dimostrato il possesso dei requisiti professionali previsti dalla L.154/2016 e dall’accordo in Conferenza Unificata del 22 febbraio 2018.
La Camera di Commercio sta provvedendo ad inoltrare via PEC un promemoria alle imprese che non sono in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento dell’attività e che risultano non aver ancora provveduto alla regolarizzazione con le modalità a suo tempo comunicate e rese disponibili nel sito camerale al link:
https://www.tb.camcom.gov.it/content/14734/Sono/Manutentoredel_verde/
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PRATICA TELEMATICA DI ISCRIZIONE
Tali imprese devono presentare una domanda di Comunicazione Unica in formato elettronico (modello I2, impresa individuale, S5 per le società), nominando un preposto in possesso delle c.d. adeguate competenze nella persona, alternativamente:
- del titolare/legale rappresentante;
- socio partecipante;
- coadiuvante;
- dipendente o collaboratore familiare.
La qualifica di “manutentore del verde ai sensi della legge 28/7/2016 n. 154” va indicata nel campo ABILITAZIONI PROFESSIONALI (corrispondente al quadro 10 della modulistica), dopo aver selezionato la qualifica di preposto o responsabile tecnico nel campo CARICHE TECNICHE (REA) PREVISTE DA LEGGI SPECIALI (corrispondente al quadro 7 della modulistica); nel campo NOTE della pratica deve essere indicato che si tratta di “regolarizzazione di impresa esercente attività di giardinaggio/cura e manutenzione del verde, iscritta dopo il 25 agosto 2016” e deve essere indicato il requisito posseduto dal preposto.
Quando l’impresa è qualificata artigiana, il soggetto nominato preposto per esercitare l’attività prevalente “CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)”, deve corrispondere al titolare/socio partecipante.
Per le imprese che ometteranno di presentare la comunicazione volta a dimostrare il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge, verrà avviato il procedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività precedentemente iscritta, con rimozione della stessa dal Registro delle Imprese o dall’Albo delle Imprese Artigiane.