Whistleblowing: dal 17 dicembre 2023 obblighi anche per le PMI

Il Whistleblowing, previsto dal D.Lgs. 24/2023, è il termine con cui si identifica l’attività di denuncia del dipendente di fatti illeciti scoperti nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa. Tale procedura è volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare il segnalante, impedendo possibili ritorsioni da parte di colleghi o superiori coinvolti. Uno dei capi saldi del nuovo decreto, infatti, è il diritto di riservatezza e anonimato di colui che segnala la presupposta irregolarità.

Chi è coinvolto?

Questo sistema, già in vigore dallo scorso 15 luglio per le grandi imprese pubbliche o private con più di 250 dipendenti, deve ora essere implementato entro il 17 dicembre 2023 anche dalle PMI che hanno impiegato da 50 a 249 lavoratori nel corso dell’ultimo anno.

L’obbligo è esteso anche alle aziende che, pur rimanendo sotto la soglia delle 50 unità, hanno come genere di attività i servizi ed i prodotti finanziari, la prevenzione del riciclaggio e le misure atte a bloccare il finanziamento del terrorismo, la sicurezza dei trasporti e la tutela dell’ambiente, nonché quelli che adottano i modelli organizzativi ex D.L.vo n. 231/2001.

Implementazione dei canali di segnalazione

Per tutti i soggetti sopra indicati, i canali di segnalazione devono essere predisposti e attivati entro il 17 dicembre 2023. In particolare:

  • I datori di lavoro delle categorie di aziende sopra indicate hanno l’obbligo di individuare un canale di comunicazione utile a favorire le segnalazioni, garantendo l’anonimato del soggetto che denuncia l’illecito;
  • I canali di segnalazione possono prevedere la forma scritta, cartacea o digitale, e la forma orale, attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica o conversazioni dirette con il segnalante;
  • La gestione del canale di segnalazione può essere affidata a una persona o a un ufficio interno dedicato oppure a un soggetto esterno;
  • Il datore di lavoro deve mettere a disposizione di tutto il personale un’informativa chiara circa le modalità di segnalazione di eventuali irregolarità, sia in formato digitale, sia rendendola facilmente accessibile e consultabile sul luogo di lavoro.

Sanzioni

In caso di mancata istituzione dei canali di segnalazione interna, gli enti rischiano una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Questa sanzione viene prevista anche nel caso di mancata adozione delle procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni, o se queste procedure non sono conformi a quelle di cui agli artt. 4 e 5 del D.lgs. 24/2023.

Per maggiori informazioni leggi il nostro precedente articolo “Whistleblowing: dal 15 luglio nuove regole per la segnalazione di illeciti sul luogo di lavoro”:

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