Tutte le novità sul bilancio ETS

AGGIORNAMENTO: 30/08/24

Alzati i parametri per l’obbligo di nomina di organo di controllo e revisore negli ETS

Alzato a 300 mila euro il limite per il rendiconto per cassa negli ETS senza personalità giuridica, ma alcune opzioni sono valide anche per gli enti riconosciuti.  

I nuovi limiti per il rendiconto per cassa

Dal 03 agosto sono operative le nuove regole per gli Ets che prevedono numerose novità. In soccorso di uffici e operatori arriva la circolare 6/2024 che provvede a fornire delle delucidazioni e dei chiarimenti i in merito alle novità introdotte, in modo da poter applicare correttamente le regole. 

Per quanto riguarda la possibilità per gli Ets di adottare il rendiconto per cassa, è ora previsto un limite di entrate annue non superiore a 300 mila euro (a fronte dei precedenti 220 mila). La semplificazione in questione è però applicabile esclusivamente dai soli enti privi di personalità giuridica

La circolare tuttavia introduce un’ulteriore previsione, ovvero che gli ETS di dimensioni ridotte (con entrate inferiori a 60 mila euro) potranno invece adottare il rendiconto di cassa in forma aggregata. Prima però che questa soluzione sia attuabile, sarà necessario attendere ancora fino al prossimo decreto ministeriale che provvederà a prevedere un modello ad hoc, risultando quindi per ora inapplicabile il nuovo schema semplificato.  

Il limite di 60 mila euro per la predisposizione del rendiconto per cassa, data la sua modesta entità, è valido anche dagli ETS con personalità giuridica, scelta che rimane a discrezione dello stesso ente. Superata tale soglia però, l’ETS riconosciuto dovrà obbligatoriamente redigere il bilancio ordinario.  

Si può ben ritenere che la previsione qui citata, e in generale la Legge riguardante gli ETS, miri a beneficiare gli enti dal punto di vista della contabilità, prevedendone delle semplificazioni, senza tuttavia intaccare la conoscibilità della consistenza patrimoniale.  

I limiti temporali

Per la piena operatività delle previsioni, la circolare comunica che per gli enti i quali l’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, le novità sui rendiconti troveranno applicazione a partire dal bilancio 2025. Di contro, per esercizi non coincidenti con l’anno solare, la data sarà quella del 03 agosto 2024. Quindi, per tutti i bilanci iniziati successivamente a tale data, le nuove regole saranno già applicabili per l’esercizio 2024-2025, mentre per i bilanci iniziati prima del 03 agosto, saranno operative le disposizioni solo a partire dal bilancio successivo (2025-2026).  

La data del 03 agosto 2024 rileva anche in merito al deposito dei bilanci, per cui ora gli ETS che da tale data in poi approveranno il bilancio, avranno a disposizione 180 giorni per provvedere al relativo deposito. La precedente disposizione invece richiedeva che gli ETS depositassero il bilancio entro il 30 giugno di ogni anno. 

Organo di controllo e revisore 

Per quanto riguarda l’innalzamento delle soglie in merito all’obbligo di nomina dell’organo di controllo e di revisione legale, si conferma l’innalzamento delle soglie e la circolare determina che il periodo che intercorrerà fino alla chiusura del bilancio 2024, sarà quello utile alla verifica del superamento dei limiti, interessando quindi gli avvenimenti 2023 e 2024. 

Per gli enti appena iscritti al RUNTS, non ancora ETS, dovrà invece essere preso in considerazione il biennio precedente all’iscrizione.   

Tra i chiarimenti, la circolare delinea che la durata degli organi in carica non sarà intaccata e resteranno in carica fino alla loro scadenza, seppure i revisori potranno essere revocati per giusta causa dato il venir meno dell’obbligo di legge.  

Da ultimo, nei casi di difformità fra la nuova normativa e le clausole statutarie, non sarà necessario aggiornare lo statuto perché la previsione di legge


09/08/24

Rilasciata la circolare che spiega i nuovi limiti dei bilanci ETS

I nuovi parametri in vigore dal 03 agosto, prevedono che se superati per due anni consecutivi, gli ETS debbano obbligatoriamente nominare un organo controllo, anche monocratico:

  • 150.000 euro l’attivo dello Stato Patrimoniale;
  • 300.000 euro i ricavi, proventi ed entrate;
  • 7 dipendenti occupati in media.

Per le fondazioni, rimane immutato l’obbligo di nominare un organo di controllo, indipendentemente dalla dimensione aziendale.

Cambiano i limiti anche per quanto riguarda la nomina di un revisore legale o di una società di revisione. Infatti, dal 03 agosto sarà necessario se si ha maggiore di:

  • 1.500.000 euro l’attivo dello Stato Patrimoniale;
  • 3.000.000 euro i ricavi, rendite, proventi, entrate;
  • 20 dipendenti occupati in media.

provvederà in automatico. 

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