Scatta l’obbligo di SCIA per le locazioni turistiche imprenditoriali

Dal prossimo 02 novembre chiunque, direttamente o tramite intermediario, eserciti in forma imprenditoriale l’attività di locazione per finalità turistica o conceda immobili in “locazione breve” sarà obbligato a fare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è svolta l’attività.

Tale adempimento dovrà altrettanto essere assolto dalla persona fisica che per ciascun periodo d’imposta ecceda il limite dei quattro alloggi (oltre il quale scatta la presunzione di svolgimento di attività imprenditoriale).

Nel caso in cui venga esercitata l’attività in forma imprenditoriale senza aver presentato la SCIA, è prevista una sanzione pecuniaria variabile da 2.000 a 10.000 euro, a seconda delle dimensioni della struttura o dell’immobile.

Per altre attività imprenditoriali la SCIA è già obbligatoria

In realtà questa previsione non è nuova per altri settori; infatti, per lo svolgimento in forma imprenditoriale di attività economiche produttive e artigianali, turistiche, agricole o commerciali, era già previsto l’obbligo autocertificazione dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività. Pertanto, presumibilmente nel settore turistico-alberghiero, la SCIA andrà a sostituire la modulistica prevista da ciascuna Regione e/o Comune.

Da questa previsione, si può altrettanto supporre che verrà predisposta una modulistica uniforme e standardizzata, da poter utilizzare sull’intero territorio nazionale, affinché venga superata quella predisposta dagli specifici enti locali, ma ancora non è certo dato che non ci sono ancora predisposizioni a riguardo.

Ancora alcuni dubbi per chi prima del 02 novembre già svolgeva l’attività imprenditoriale

Non è però ancora tutto chiaro, infatti esistono alcune ipotesi dubbie, per cui ancora non è evidente se vigerà o meno l’obbligo di SCIA. Ad esempio, nel caso di locazioni turistiche già svolte in forma imprenditoriale, ma per immobili per i quali era sufficiente il semplice possesso del codice identificativo regionale, ci si chiede se sia necessario presentare la nuova SCIA, dato che l’attività risulta già dichiarata presso la Camera di Commercio.

Altresì, per le strutture turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere, la cui attività risulta iniziata prima dell’entrata in vigore della SCIA, non è chiaro se anche per esse si applicherà l’obbligo o sarà sufficiente la comunicazione effettuata in CCIAA.

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