1) L. 3/2019 – ESTENSIONE OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA.
La Legge 3/2019 estende gli obblighi in materia di trasparenza previsti per i partiti politici a tutti gli enti del terzo settore i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da persone che abbiano ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi politici o amministrativi.
Sono equiparate ai partiti e movimenti politici:
- le fondazioni
- le associazioni
- i comitati
i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partito o movimenti politici o da persone che sono o sono state, nei dieci anni precedenti, membri del
- Parlamento nazionale o europeo
- Assemblee elettive regionali o locali
o che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di
- Governo a livello nazionale, regionale o locale
- incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici.
Sono inoltre equiparate ai partiti e ai movimenti politici
- le fondazioni
- le associazioni
che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l’anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprano incarichi istituzionali.
Agli enti i cui P residenti o componenti del consiglio direttivo abbiano ricoperto ruoli pubblici nei dieci anni precedenti, la norma impone di pubblicare, nei siti internet
- il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa,
- la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista,
- il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
Gli stessi documenti dovrebbero poi essere trasmessi ai Presidenti di Camera e Senato, per la pubblicazione nel sito internet ufficiale del Parlamento.
2) RIFORMA TERZO SETTORE – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA
Gli enti del terzo settore con prevalente attività commerciale saranno obbligati a depositare presso la Camera di Commercio il bilancio redatto secondo quanto disposto dalle norme del codice civile (dagli artt. 2423 e seguenti, dall’art. 2435-bis o dall’art. 2435-ter cod. civ.)
Gli enti non iscritti nel Registro delle Imprese hanno obbligo del deposito del bilancio nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ciascun anno (art. 48, comma 3, D.Lgs. 117/2017).
Gli enti del terzo settore con ricavi/rendite/proventi/entrate superiori a 1.000.000 euro annui dovranno depositare nel Registro Unico del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito il bilancio sociale, secondo gli schemi elaborati dal Ministero.
Gli enti del terzo settore con ricavi/rendite/proventi/entrate superiori a 100.000 euro annui dovranno pubblicare sul proprio sito o su quello della rete associativa a cui aderiscono, gli emolumenti/compensi/corrispettivi attribuiti a organi di amministrazione e controllo, dirigenti e associati.
3) DECRETO CONCORRENZA – OBBLIGHI TERZO SETTORE.
L’art. 1, commi 125 e 129, L.124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha stabilito, per i soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici, tra cui associazioni e fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus (ai sensi del D.Lgs.460/97) l’obbligo di pubblicare, nei propri siti o portali digitali e per le imprese nelle proprie note integrative, Le informazioni relative a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere”, superiori a 10.000 euro, ricevuti da pubbliche amministrazioni.