Con la recente conversione del DL 113/2024 (c.d. Omnibus), il regime di ravvedimento riservato ai contribuenti ISA che aderiranno al Concordato Preventivo Biennale entro il 31 ottobre 2024, non dovrebbe subire modifiche.
Coloro che aderiranno al CPB potranno beneficiare di una limitazione dell’attività di accertamento per gli anni antecedenti a quelli del CPB, purché venga pagata un’imposta sostitutiva. Tale imposta riguarda le imposte sui redditi, le addizionali e l’IRAP e viene calcolata sulla base della differenza tra il reddito dichiarato e un incremento determinato dal punteggio ISA ottenuto.
In particolare, la rivalutazione del reddito dichiarato è:
- del 5% con punteggio ISA pari a 10;
- del 10% con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- del 20% con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- del 30% con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- del 40% con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- del 50% con punteggio inferiore a 3.
Mentre, al contrario, l’aliquota dell’imposta sostitutiva diminuisce al crescere del punteggio (quindi più favorevole per chi ha un buon punteggio ISA), prevista in misura variabile tra il 10% e il 15%, a seconda della fascia di punteggio in cui il contribuente ISA si trova.
La base imponibile per il calcolo dell’IRAP viene rivalutata applicando le percentuali sopra elencate e l’aliquota invece è prevista in misura fissa al 3,9%.
Per le annualità 2020 e 2021, viene prevista una riduzione del 30% dell’imposta sostitutiva, a riconoscimento degli effetti causati dalla pandemia, con un minimo però di € 1000 da versare per ciascuna annualità.
Il versamento dell’imposta può avvenire entro il 31 marzo 2025, con la possibilità di pagare in un’unica soluzione o rateizzare l’importo in 24 rate mensili. È importante notare che il regime di ravvedimento è precluso se, prima del pagamento, sono già stati notificati processi verbali di constatazione (PVC), atti di accertamento o altri atti relativi alle annualità interessate. In particolare, per il 2018, la preclusione entra in vigore con la notifica di tali atti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL.
Per i soggetti che regolarmente aderiscono al concordato e sono in regola con il pagamento dell’imposta, le rettifiche sul reddito d’impresa o lavoro autonomo, come quelle IVA, sono ammesse solo in caso di:
- decadenza dal concordato preventivo;
- applicazione di misure cautelari o rinvio a giudizio per reati tributari relativi agli anni 2018-2022;
- mancato perfezionamento del ravvedimento speciale per decadenza della rateazione.
Tuttavia, in parallelo alla limitazione dell’attività di accertamento, viene esteso il termine per l’accertamento, anche ai fini IVA, al 31 dicembre 2027 per i periodi 2018, 2019, 2020 e 2021. Per esempio, per l’annualità 2019, il termine ordinario sarebbe stato il 31 dicembre 2025, ma con questa disposizione viene prorogato fino a fine 2027.
Infine, i termini di decadenza per l’accertamento per i soggetti che non ricorrono al ravvedimento, ma aderiscono comunque al CPB vengono prorogati di un anno, al 31 dicembre 2025, per il solo periodo d’imposta 2018.