Rapporto di lavoro e volontariato negli Enti del Terzo Settore

Nel Terzo Settore il rapporto tra lavoro retribuito e attività di volontariato è un tema centrale: da un lato è necessario valorizzare il contributo gratuito dei volontari, dall’altro evitare abusi e garantire il corretto inquadramento dei rapporti di lavoro. Il Codice del Terzo Settore (CTS) ha confermato una regola fondamentale: il volontario non può percepire alcuna retribuzione né avere un rapporto di lavoro con l’ente presso cui svolge attività volontaria.

Inquadramento generale

Il CTS riconosce il ruolo essenziale del volontariato, che deve essere svolto in modo gratuito, spontaneo e senza fini di lucro. Tuttavia, gli ETS possono avvalersi anche di lavoratori subordinati o autonomi, quando necessario per garantire continuità e qualità dei servizi. Il sistema è pensato per mantenere l’equilibrio tra gratuità dell’azione volontaria e professionalità richiesta dalle attività di interesse generale.

Chi è il volontario secondo il CTS

L’art. 17 definisce il volontario come un soggetto che opera “per libera scelta” in favore del bene comune. La sua attività:

  • non è retribuita in alcun modo;
  • può prevedere solo rimborsi spese effettivamente documentati;
  • deve essere registrata, se svolta in modo non occasionale, in un apposito registro dell’ente.

È vietato il rimborso forfetario, considerato incompatibile con la gratuità del volontariato. La giurisprudenza ha più volte ribadito che rimborsi non documentati possono essere considerati compensi e quindi soggetti a tassazione.

Incompatibilità con i rapporti di lavoro

L’art. 17, comma 5, stabilisce che chi svolge volontariato non può contemporaneamente essere lavoratore, autonomo o subordinato, dello stesso ente.
L’obiettivo è evitare che il volontariato venga utilizzato per mascherare rapporti di lavoro irregolari. La stessa persona, però, può lavorare per un ETS ed essere volontaria in un altro.

Per i volontari regolarmente iscritti, l’ente ha inoltre l’obbligo di prevedere coperture assicurative per infortuni, malattie e responsabilità civile (art. 18 CTS).

Rapporti di lavoro negli ETS

Il CTS disciplina anche i rapporti di lavoro tramite l’art. 16, che stabilisce:

  • l’obbligo di applicare trattamenti economici e normativi non inferiori ai CCNL;
  • un limite massimo alla differenza retributiva interna (da 1:8, elevabile a 1:12 in casi particolari);
  • l’obbligo di dare evidenza nel bilancio sociale del rispetto di tali parametri.

Rimborsi spese ai volontari

Il rimborso è ammesso solo se:

  • riferito a spese documentate;
  • previsto da una delibera interna che stabilisce limiti e tipologie ammesse.

È consentito l’utilizzo dell’autocertificazione solo entro 10 euro al giorno e 150 euro al mese, e solo per spese occasionali. Importi o modalità diverse trasformano il rimborso in compenso.

Il caso dei volontari sportivi

Il settore sportivo segue regole proprie (D.Lgs. 36/2021). Qui è ammesso un rimborso forfetario fino a 400 euro mensili, anche senza documentazione analitica, se legato ad attività in occasione di eventi o manifestazioni riconosciute. Gli enti sportivi devono però comunicare tali rimborsi al Registro nazionale.

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