PIANO TRANSIZIONE 4.0: CREDITI D’IMPOSTA ANNI 2021 E 2022 BENI STRUMENTALI “ORDINARI” E INDUSTRIA 4.0

COS’È

La Legge di Bilancio 2021 (n.178/2020 del 30.12.2020) ha cambiato la disciplina per fruire del credito di imposta per investimenti in beni strumentali, apportando le seguenti modifiche:

  • estensione dell’ambito temporale di effettuazione degli investimenti agevolabili;
  • variazione misura di spettanza agevolazione, differenziata per categorie di investimenti;
  • modalità di fruizione dell’agevolazione.

SETTORI AMMESSI

Il credito d’imposta è destinato alle imprese residenti nel territorio nazionale, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Per investimenti in altri beni strumentali materiali “ordinari”, il credito d’imposta si applica alle stesse condizioni e limiti, anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Beni acquistati in leasing: il costo agevolabile è quello sostenuto dalla società di leasing per acquisto.

Il beneficio è assoggettato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

COSA FINANZIA

Beni materiali ad alto contenuto tecnologico, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 (Allegato A Legge 232/2016):

  • beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzatie/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
  • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
  • dispositivi per l’interazione uomo macchinae per il miglioramento dell’ergonomia e dellasicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Beni immateriali strumentali (Allegato B Legge 232/2016):

  • software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, anche mediante soluzioni di cloud computing.

Beni materiali e immateriali “ordinari”:

  • beni “ordinari”, diversi da quelli elencati negli Allegati A e B, (tra i quali rientrano, tra gli altri, software, sistemi e system integration).

FORMA E INTENSITÀ DEL SOSTEGNO

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI 2021:

Dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro il 31/12/2021 sia stato accettato l’ordine e versato un acconto pari almeno al 20%):

Beni strumentali materiali Industria 4.0:

  • aliquota del 50% per spese inferiori ai2,5 milioni di euro;
  • aliquota del 30% per investimenti tra i2,5 milioni e i 10 milioni di euro;
  • aliquota del 10% per spese oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Beni strumentali immateriali Industria 4.0:

  • aliquota del20%con massimale di spesa pari a 1 milione di euro.

Beni strumentali materiali ordinari (ex Super Ammortamento):

  • aliquota del 10%per un massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • aliquota del15%per beni funzionali destinati al lavoro agile (art.18 Legge 81/2017) per un massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Beni strumentali immateriali ordinari:

  • aliquota pari al 10%per un massimo di costi ammissibili pari a1 milione di euro;
  • incentivo del15%per beni funzionali destinati al lavoro agile (art.18 Legge 81/2017) per un massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI 2022:

Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia stato accettato l’ordine e versato un acconto pari almeno al 20%)

Beni strumentali materiali Industria 4.0:

  • aliquota del 40% per spese inferiori ai2,5 milioni di euro;
  • aliquota del 20% per investimenti tra i2,5 milioni e i 10 milioni di euro;
  • aliquota del 10% per spese oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Beni strumentali immateriali Industria 4.0:

  • aliquota 20%con massimale di spesa pari a 1 milione di euro.

Beni strumentali materiali ordinari (ex Super Ammortamento):

  • aliquota del 6%per un massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Beni strumentali immateriali ordinari:

  • aliquota pari al 6%per un massimo di costi ammissibili pari a1 milione di euro.

Il credito di imposta può essere utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, in compensazione tramite modello F24, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ordinari o di interconnessione per i beni Industria 4.0 di cui all’Allegato A alla Legge 232/2016.

Possibilità di compensazione in un’unica quota annuale del Credito d’imposta per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati tra il 16/11/2020 e il 31/12/2021.

Le fatture e tutti i documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni. Per Credito d’imposta riferito alla Legge di Bilancio 2021:

“Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020”

Per investimenti Industria 4.0 superiori a € 300.00, obbligo di perizia tecnica o attestato di conformità a conferma possesso di caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi degli allegati A e B della legge 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per importo inferiore ad € 300.000, sufficiente dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Il credito d’imposta non è di aiuto di Stato ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Non è prevista cessione del credito d’impresa.

Richiesto invio del modello di comunicazione disponibile on line nel sito del MISE, tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it, avente solo titolo informativo e di valutazione dell’andamento e dell’efficacia delle misure agevolative.

Vuoi avere maggiori informazioni?

Scrivici a info@dataimpresa.com, chiamaci allo 0439 448131 per una consulenza non vincolante.

Articoli correlati