Informiamo che ieri, 24 aprile 2020, è stata pubblicata l’Ordinanza della Regione Veneto del 24 aprile 2020 avente ad oggetto nuove misure per la gestione dell’emergenza COVID-19.
In sintesi le principali novità:
• è consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio;
• è revocata la disposizione restrittiva di cui alla lettera o) del punto 1. dell’ordinanza n. 40 del 13.4.2020, relativa alla vendita di vestiti per bambini e di prodotti di cartolerie nonché alle librerie; la vendita di vestiti per bambini include quella delle scarpe per i bambini medesimi; pertanto tali attività potranno aprire tutti i giorni;
• per le opere pubbliche, è ammessa l’esecuzione dei lavori ascrivibili, in maniera prevalente, alle categorie di seguito indicate a prescindere dai codici Ateco principale o secondari intestati all’appaltatore e a condizione che questi sia in possesso della corrispondente qualificazione SOA: OG 23: demolizione di opere; OG 21: opere strutturali speciali OG 13: opere di ingegneria naturalistica OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica OG 7: opere marittime e lavori di dragaggio OG: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione OG 5: dighe OG 4: opere d’arte nel sottosuolo OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari;
• di consentire le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001. Sembra di capire che ci si riferisce esclusivamente alle attività proprie delle CILA e non a quelle legate a permesso a costruire ma si veda l’allegato per i dettagli;
• è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all’interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
• è consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;
• nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi;
• sono consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità;
• è consentito l’accesso ai cimiteri nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
• sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria.
Le attività per le quali è ammessa l’apertura saranno tenute ad applicare le disposizioni del protocollo per la sicurezza sul lavoro sottoscritto a livello nazionale il 14.3.2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni ulteriore disposizione più restrittiva operante nel singolo posto di lavoro. Vanno garantiti inoltre il distanziamento di un metro e l’utilizzo di mascherine e guanti o garantire comunque l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante.