Con la conversione del D.Lgs. 145/2023, in seguito all’inserimento dell’art. 13-ter, scatta l’obbligo per tutte le unità immobiliari a uso abitativo destinate a locazioni brevi, turistiche e strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di dotarsi di un Codice Identificativo Nazionale (CIN).
Tale adempimento ha come finalità la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il contrasto alle forme irregolari di ospitalità e il contrasto all’evasione fiscale.
Come funziona?
Il CIN sarà assegnato dal Ministero del Turismo tramite un processo automatizzato, a seguito di una richiesta telematica del locatore della struttura.
Successivamente, i dati del CIN e dell’immobile verranno trasmessi a una banca dati nazionale.
Nel caso in cui la struttura sia già dotata di un codice identificativo precedente, l’ente territoriale di competenza dovrà procedere alla ricodifica secondo quanto stabilito.
Il codice identificativo dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura turistica, oltre ad essere indicato in ogni annuncio pubblicato e comunicato.
Obblighi per le attività imprenditoriali
Nel caso di attività di locazione turistica o breve in forma imprenditoriale, il titolare o il legale rappresentante dovrà presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive del comune.
Inoltre, le unità immobiliari dovranno rispettare i requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa vigente.
Termini e sanzioni
Al momento non è ancora noto da quando decorrerà l’obbligo relativo al codice identificativo nazionale (CIN) per gli affitti brevi, che diventerà effettivo a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso da parte del Ministero del Turismo sulla Gazzetta Ufficiale.
Sono previste sanzioni per i locatori che non adempiranno all’obbligo di richiesta del codice identificativo nazionale tra gli 800 e gli 8.000 euro in base alle dimensioni dell’immobile.
La mancata esposizione del codice, comporta una penalità compresa tra i 500 e i 5.000 euro.
La mancanza dei requisiti di sicurezza comporta una sanzione tra i 600 e i 6.000 euro
L’omissione della SCIA comporta il pagamento di una somma compresa tra i 2.000 e i 10.000 euro.