La fattura negli sport invernali solo su richiesta del cliente

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.284 del 04 dicembre 2024, è stato stabilito che l’emissione della fattura per le attività relative agli sport invernali non è obbligatoria, ma deve essere emessa solo su richiesta del cliente, e sempre che l’attività non sia esente.

Le attività devono essere impartite da istruttori iscritti agli albi

Il provvedimento è stato emanato con decreto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e riguarda tutti gli sport invernali riconosciuti dalle rispettive Federazioni, come lo sci, lo snowboard e lo slittino, accreditati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e impartiti, anche in modalità organizzata, da istruttori regolarmente iscritti negli albi regionali o nazionali di competenza.

La linea continua con il decreto Omnibus

Si ricorda che nell’ambito della Riforma dello Sport, con il decreto Omnibus è stata introdotta per i corsi di sport invernali l’aliquota agevolata del 5%, pertanto il nuovo decreto del Mef riguarderà le attività rientranti nell’ambito delle attività con IVA agevolata (con esclusione di quelle esenti IVA come per i corsi forniti direttamente dagli enti sportivi).

La misura è stata introdotta sulla scia dell’articolo 22 c.1 del Dpr n.633/1972, il quale prevede, per coloro che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e importo limitato, la possibilità di non emettere fattura, in quanto l’obbligo di fatturazione risulterebbe gravoso.

Nel caso in cui il cliente richieda invece la fattura, l’operatore dovrà procedere con l’emissione della stessa e inviarla tramite SDI.

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