Negli atti e nella corrispondenza
L’art. 2250 del Codice Civile prevede che le società a responsabilità limitata (S.r.l) e le società per azioni (S.p.a), debbano in tutti gli atti e nella corrispondenza (comunicazioni, carta intestata, sito internet, mail ecc.) dare notizia di avere un socio unico.
Comunicazione al Registro delle Imprese
Agli amministratori compete il deposito della dichiarazione presso il competente Registro delle imprese.
La dichiarazione in oggetto deve contenere l’indicazione del cognome e nome o della denominazione sociale, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio.
Nel caso in cui gli amministratori non provvedano all’iscrizione, è previsto che in alternativa possa ottemperare all’obbligo il socio unico.
Termine di presentazione delle comunicazioni
Nei casi di modifiche della compagine sociale, la comunicazione al Registro delle Imprese deve essere presentata entro trenta giorni dall’avvenuta variazione della stessa.
Validità della pubblicità
L’iscrizione nel Registro delle Imprese ha effetto di pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.); per cui se la dichiarazione di socio unico non è iscritta, non è opponibile ai terzi, purché non si provi che questi ne abbiano avuto conoscenza.
Dal momento in cui la dichiarazione è effettuata dal socio unico, non è ammessa l’ignoranza dei terzi, i quali non potranno opporsi.
Si sottolinea che il titolare di società a responsabilità limitata a socio unico, nel caso non pubblicizzi adeguatamente nelle comunicazioni la propria natura, può divenire illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali.