La Legge di Bilancio 2026 introduce un pacchetto articolato di interventi fiscali che interessano imprese, operatori economici e settore agricolo. Le misure combinano proroghe di agevolazioni già note, revisioni strutturali di alcune regole del TUIR e nuovi strumenti di incentivazione agli investimenti.
In questo primo approfondimento analizziamo le principali novità fiscali e agevolative, con particolare attenzione agli impatti pratici per le imprese.
1. Misure a favore delle imprese agricole
Per il 2026 viene confermata la franchigia IRPEF sui redditi dominicali e agrari per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola. Le agevolazioni restano articolate così:
- esenzione totale fino a 10.000 euro;
- esenzione del 50% per la quota eccedente i 10.000 euro e fino a 15.000 euro.
Sono invece escluse le società agricole che hanno optato per la tassazione catastale, anche se qualificate come IAP.
Questa proroga conferma la volontà del legislatore di sostenere il reddito delle imprese agricole individuali, in un contesto economico ancora complesso per il settore primario.
2. Nuova disciplina della rateizzazione delle plusvalenze
Dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025 cambia profondamente la possibilità di rateizzare le plusvalenze ai sensi dell’art. 86 TUIR.
La rateizzazione in cinque quote annuali sarà ammessa solo per:
- plusvalenze da cessione di azienda o ramo d’azienda posseduti da almeno tre anni;
- plusvalenze delle società sportive professionistiche derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni degli atleti (solo la parte in denaro), se detenuti da almeno due anni.
Per tutte le altre plusvalenze – escluse quelle in regime PEX – la tassazione sarà integrale nell’anno di realizzo. Una stretta significativa, che impatterà soprattutto le operazioni straordinarie e le cessioni di beni diversi dall’azienda.
3. Dividendi e plusvalenze su partecipazioni: cambia la regola generale
La Finanziaria interviene anche sull’art. 89 TUIR, introducendo un principio di tassazione integrale dei dividendi percepiti dalle società di capitali. Resta però l’esclusione del 95% dal reddito d’impresa quando i dividendi derivano da:
- partecipazioni dirette o indirette non inferiori al 5%, oppure con valore fiscale almeno pari a 500.000 euro;
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto di pari valore.
La stessa disciplina si applica anche agli utili provenienti da società non residenti, purché rispettino le medesime condizioni.
Si tratta di un intervento che punta a razionalizzare il regime dei dividendi, mantenendo un trattamento agevolato solo per partecipazioni qualificate o economicamente rilevanti.
4. Contributo sulle spedizioni di modico valore
Per contrastare il micro-import extra-UE e coprire i costi amministrativi, viene introdotto un contributo fisso di 2 euro per ogni spedizione di merci:
- di valore non superiore a 150 euro;
- provenienti da Paesi extra-UE.
Il contributo sarà riscosso direttamente dagli uffici doganali al momento dell’importazione definitiva.
5. Base imponibile nelle operazioni permutative
Dal 1° gennaio 2026 la base imponibile nelle operazioni permutative sarà calcolata in base al valore dei beni e servizi oggetto di ciascuna operazione, determinato sulla base dei costi complessivi riferibili alle singole cessioni o prestazioni.
La norma chiarisce un ambito spesso oggetto di interpretazioni discordanti, lasciando comunque validi i comportamenti adottati fino al 31 dicembre 2025.
6. Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni
Aumenta dal 18% al 21% l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, sia negoziate sia non negoziate. Un incremento che potrebbe incidere sulle strategie di rivalutazione in vista di future cessioni.
7. Proroga del credito d’imposta per design e ideazione estetica
Per il 2026 viene confermato il credito d’imposta del 10% per attività di design e ideazione estetica, con:
- limite massimo di 2 milioni di euro annui per impresa;
- tetto complessivo di 60 milioni di euro.
Un incentivo particolarmente rilevante per i settori moda, arredo, automotive e per tutte le imprese che investono in creatività e innovazione estetica.
8. Iper ammortamento 2026–2028: nuova maggiorazione per i beni strumentali
Per gli investimenti effettuati tra 1 gennaio 2026 e 30 settembre 2028, le imprese potranno beneficiare di una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia.
Sono agevolabili:
- beni materiali e immateriali interconnessi;
- beni per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo.
La maggiorazione varia in base all’investimento:
| Fascia investimento | Maggiorazione |
|---|---|
| fino a 2,5 milioni | 180% |
| 2,5 – 10 milioni | 100% |
| 10 – 20 milioni | 50% |
L’agevolazione vale solo ai fini IRPEF/IRES e si utilizza tramite variazione in diminuzione in dichiarazione.
9. Credito d’imposta per agricoltura, pesca e acquacoltura
Per le imprese della produzione primaria agricola, della pesca e dell’acquacoltura – escluse dall’iper ammortamento – è previsto un credito d’imposta del 40% per l’acquisto di beni strumentali (Tabelle IV e V), fino a:
- 1 milione di euro per impresa;
- limite di spesa annuale di 2,1 milioni di euro per ciascun anno dal 2026 al 2028.
Il beneficio richiede specifici obblighi documentali e certificazioni.