DPCM 11/03/2020 – Sospensione attività per COVID-19 e Registratore Telematico

Informiamo che in tale periodo per la corretta gestione dei registratori telematici (di seguito anche “R.T.”), i soggetti obbligati alla sospensione non devono intervenire sull’apparecchio in quanto è sufficiente applicare quanto previsto nei casi di chiusura dell’attività “in periodo feriale” ovvero “per eventi eccezionali”.
In pratica:
– nell’ultimo giorno di esercizio dell’attività occorre provvedere alla chiusura “ordinaria” del R.T., trasmettendo, come di consueto, i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate; 
– nel primo giorno di ripresa dell’attività, il R.T. produrrà il file con l’indicazione dei giorni di inattività che verrà trasmesso all’Agenzia delle Entrate. 
In alternativa, conoscendo già al momento della chiusura il periodo di inattività, se il R.T. lo consente, è possibile indicare detto periodo in sede di chiusura del R.T. nell’ultimo giorno di attività. 
Si specifica infine che la procedura sopra descritta non rientra tra le situazioni in cui è necessario ricorrere alle c.d. “procedure di emergenza” pertanto non è richiesta la comunicazione di sospensione dell’attività o di “messa fuori servizio” del R.T.

Ricordiamo inoltre che al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19, il DPCM del 11/03/2020 impone, tra l’altro, la sospensione:
– delle attività di vendita al dettaglio, di cui all’Allegato n. 1 dello stesso decreto, ed i mercati, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Restano inoltre aperti le farmacie e parafarmacie, le edicole ed i tabaccai;
– delle attività di ristorazione (es. bar, ristoranti, pub, gelaterie, ecc..), fatta eccezione per le mense ed il catering continuativo che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l’attività di confezionamento e di trasporto.
– delle attività inerenti i servizi alla persona (es. parrucchieri, barbieri, estetiste), diverse da quelle indicate nell’Allegato n. 2 dello stesso decreto.
 
Il Decreto prevede le suddette sospensioni per periodo dal 12/03 al 25/03/2020.

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