DECRETO LEGGE “SOSTEGNI-TER” (D.L. n. 4/2022): MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA

MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA E PER IL CONTENIMENTO DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO

Di seguito elenchiamo le misure di maggiore interesse contenute nel cosiddetto Decreto-legge “Sostegni-Ter”, in materia di sostegno a imprese e operatori economici, connesse all’emergenza da COVID-19 e per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

 

  • Art. 1 Misure di sostegno per le attività chiuse
  • Art. 2 Fondo per il rilancio attività economiche di commercio al dettaglio
  • Art. 3 Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica
  • Art. 4 Fondo Unico Nazionale Turismo
  • Art. 5 Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili
  • Art. 6 Buoni per servizi termali
  • Art. 8 Misure urgenti per il settore della cultura
  • Art. 9 Disposizioni urgenti in materia di sport
  • Art. 10 Piano Transizione 4.0
  • Art. 14 Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW
  • Art. 15 Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore
  • Art. 16 Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili
  • Art. 26 Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo
  • Art. 28 Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.
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  • Art. 1: Misure di sostegno per le attività chiuse.

Rifinanziato con 20 milioni di euro per l’anno 2022, il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse già previsto dal Decreto Sostegni-bis, destinato alle attività che risultano chiuse alla data del 27/01/2022, causa misure restrittive adottate e seguito pandemia da COVID-19, quali sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022, (sale da ballo, discoteche e attività assimilabili), sospesi versamenti per ritenute alla fonte e trattenute per addizionale regionale e comunale, e IVA, in scadenza nel mese di gennaio 2022, che andranno effettuati in un’unica soluzione entro il 16/09/2022 senza sanzioni e interessi.

In vigore dal 27/01/2021, ma non potranno essere rimborsate le somme già versate.

 

  • Art. 2 Fondo per il rilancio attività economiche di commercio al dettaglio.

Istituito un “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto, con dotazione pari a 200 milioni di euro per l’anno 2022, destinato alle imprese con sede legale ed attive nel territorio nazionale, che svolgono le attività di commercio al dettaglio identificate dai codici Ateco 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Requisiti per accedere all’aiuto, in forma di contributo a fondo perduto: per l’anno 2019 ammontare di ricavi non superiore a € 2milioni e aver subito un calo del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto all’anno 2019.

Contributo a fondo perduto determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta:

60%: soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;

50%: soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione;

40%: soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a € 1 milione e fino a € 2 milioni.

Termini e modalità di presentazione istanza online al MISE, saranno definiti con successivo provvedimento dello stesso Ministero.

 

  • Art. 3 Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica.

Il Fondo, istituito dal Decreto Sostegni del 22/03/2021, è esteso al 2022 con stanziamento di 20 milioni di euro destinati a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Un decreto attuativo dovrà definire se i fondi saranno utilizzabili con bonus o credito d’imposta.

Nuovo stanziamento di 40 milioni di euro da spendere nel 2022 come limite massimo e ampliamento di platea rispetto al Dl Sostegni-bis. Destinatari sono le imprese di catering per eventi e banqueting, organizzatrici di feste e cerimonie, ristoranti, bar ed esercizi simili senza cucina, gestori di piscine con ATECO 2007: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2. Possono accedere al contributo se nell’anno 2021 hanno avuto una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto al 2019. Per le imprese costituite nel 2020, la riduzione farà riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quelli di apertura della Partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Il credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, destinato dal decreto “Rilancio” (art. 48-bis) alle attività manifatturiere e del commercio del settore tessile, della moda e degli accessori, viene riconosciuto per l’esercizio in corso al 31/12/2021 anche alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, identificate con Codice ATECO 2007: 47.51, 47.71 e 47.72. Stanziamento complessivo di 250 milioni di euro per il 2022.

 

  • Art. 4 Fondo Unico Nazionale Turismo.

Incrementato il Fondo Unico Nazionale per il Turismo di 100 milioni di euro per l’anno 2022, in aggiunta ai 120 milioni di euro già stanziati con la legge di Bilancio.

Esteso l’esonero contributivo alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientranti nel periodo ricompreso tra il 01/01/2022 e il 31/03/2022, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi.

 

  • Art. 5 Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili.

Bonus per imprese del settore turistico, sottoforma di credito d’imposta, per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda versati per ciascuno dei mesi da gennaio a marzo 2022. Beneficiari soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Misura finanziata per il 2022 con 128,1 milioni di euro. L’autodichiarazione va presentata all’Agenzia delle Entrate. Modalità e termini di presentazione verranno stabiliti con successivo provvedimento del direttore dell’AdE. Efficacia della misura subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

  • Art. 6 Buoni per servizi termali.

Tutti i buoni per l’acquisto di servizi termali non fruiti alla data del 08/01/2022, sono utilizzabili entro la data del 31/03/2022.

 

  • Art. 8 Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura.

Incremento di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale dei Fondi per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo.

Incremento di 30 milioni di euro il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali.

 

  • Art. 9 Disposizioni urgenti in materia di sport.

Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche viene riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Stanziati 20 milioni di euro per l’anno 2022, per le spese di sanificazione delle strutture sportive, nonché risorse extra e contributi a fondo perduto in favore di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

Le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, incrementato di 20 milioni di euro, possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore della Asd maggiormente colpite dalle restrizioni, con riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi. Fino a 30 milioni di euro saranno destinati a società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per attività natatoria.

 

  • Art. 10 Piano Transizione 4.0.

Per la “quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR”, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, che entrerà in vigore dal 01/01/2023, è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

 

  • Art. 14 Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti del settore elettrico, ARERA per il primo trimestre 2022 provvede ad annullare con decorrenza 01/01/2022 le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta o altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

 

  • Art. 15 Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore.

Credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, per le imprese a forte consumo di energia elettrica, stabilite nel Decreto del MISE del 21/12/2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo allo stesso periodo del 2019, calcolato sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto di imposte ed eventuali sussidi. L’aumento va valutato tenendo conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Misura finanziata per l’anno 2022 con 540 milioni di euro.

 

  • Art. 16 Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili.

A decorrere dal 01/02/2022 e fino a tutto il 2022, applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, valido sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato e valido sull’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza.

Previsto intervento del Gestore dei Servizi Energetici, che dovrà seguire calcolo specifico per gli importi e intervento di ARERA per disciplinare le modalità di attuazione e quelle per il versamento dei relativi proventi in un fondo apposito istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

 

  • Art. 26 Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo.

Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e risarcire gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, nascono il “Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza” da € 15 milioni per il 2022 e il “Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola”, con dotazione di 35 milioni di euro per il 2022.

 

  • Art. 28 Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.

Nell’ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, viene prevista la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendo quindi tutte le successive cessioni.

La stretta riguarda anche i crediti d’imposta concessi per fronteggiare l’emergenza COVID-19.

Esclusa la facoltà di successiva cessione anche per:

  • credito d’imposta per botteghe e negozi;
  • credito d’imposta per i canoni di locazione;
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • credito d’imposta per sanificazione.

I crediti che alla data del 07/02/2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

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