COS’È
Il Decreto Sostegni-bis (DL n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021) ha introdotto, all’articolo 43, una nuova forma di decontribuzione, rivolta esclusivamente ai settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.
La disposizione ha previsto, a decorrere dal 26 maggio 2021, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati dei settori summenzionati, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero può trovare applicazione entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
SOGGETTI DESTINATARI DELL’AGEVOLAZIONE
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.
Rientrano in tale accezione:
- i datori di lavoro “imprenditori” ex art. 2082 c.c., cioè coloro che svolgono professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Rientrano in tale classificazione anche gli enti pubblici economici, nonché gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
- i datori di lavoro “non imprenditori”, quali ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.
L’incentivo non trova applicazione per tutti gli enti della pubblica amministrazione.
CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO
Tra le condizioni per accedere all’esonero, l’Istituto ricorda che il datore di lavoro deve attenersi, fino al 31 dicembre 2021, ai divieti disposti dall’art. 8, commi 9-11, del Decreto Sostegni:
- divieto di avvio delle procedure di cui agli articoli 4,5 e 24 della Legge n. 223/1991, e sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;
- preclusione per il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, della facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966.
L’INPS precisa, inoltre, che il divieto di licenziamento opera non solo durante il periodo di effettiva fruizione dell’esonero ma fino al 31 dicembre 2021 e, pertanto, anche nelle ipotesi in cui il beneficio termini anticipatamente rispetto alla scadenza fissata al 31 dicembre 2021.