CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA IN TEMA DI RITENUTE IN CONTRATTI DI APPALTO

Con Provvedimento n. 54730 del 06/02/2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di certificazione per attestare il possesso dei requisiti per disapplicare la nuova disciplina in materia di versamento delle ritenute negli appalti, introdotta dall’art. 4 del D.L. n. 124/2019, che ha inserito il nuovo art.17-bis del D.Lgs. n. 241/97.

Nuovi obblighi previsti dall’art. 4 del DL 124/2019.
A seguito dell’introduzione del nuovo art. 17-bis al D.Lgs. n. 241/1997, le imprese Committenti che affidano il compimento di una o più opere ovvero servizi, di importo complessivo annuo superiore ad Euro 200.000, a un’impresa tramite contratti di appalto/subappalto/affidamento a soggetti consorziati/rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del Committente stesso, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, riferite ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera/del servizio stessi.
Al fine di consentire al Committente di verificare il corretto versamento dei suddetti importi, è previsto, in capo alle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici, l’obbligo di trasmettere, oltre alle deleghe di pagamento, anche:
– un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere/servizi affidati dal Committente, nonché il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun di essi nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
– l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
– il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal Committente.

Requisiti per disapplicare i nuovi obblighi “documentali”.
Gli obblighi di cui all’art. 17-bis del D.Lgs.  n. 241/97 non trovano applicazione se l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice consegna al Committente la certificazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) risulti in attività da almeno 3 anni; sia in regola con gli obblighi dichiarativi dell’ultimo triennio; abbia eseguito versamenti per un importo complessivo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio;
b) non abbia iscrizioni a ruolo/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito, affidati agli Agenti della Riscossione, per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali, per importi superiori ad Euro 50.000 (esclusi interessi, sanzioni ed oneri diversi) per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, ovvero non siano in essere provvedimenti di sospensione. Si fa nota che tale disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Mediante la certificazione dei suddetti requisiti, l’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale) rilascerà un documento di regolarità fiscale (c.d. “DURF”), con validità di 4 mesi dalla data di rilascio, esente da imposta di bollo.
Il DURF sarà disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese.
Ottenuto il DURF, le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici dovranno farne apposita comunicazione al Committente richiedendo l’esclusione dalla disciplina di cui all’art. 4 del D.L. n. 124/2019, allegando copia dello stesso.

Per lo schema di certificato emanato dall’Agenzia delle Entrate, si rinvia al link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2314330/ALLEGATO%2BA.pdf/d3ad0ae9-d258-d179-e321-fdf21c299bdd

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