BONUS PUBBLICITÀ 2021-2022: CAMBIO DI REGOLE E NUOVA APERTURA SCADENZA ANNO 2021

COS’E’

Il c.d. Decreto Sostegni Bis (D.L. n.73/2021, art. 67, commi 10, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/07/2021, n.106) prevede un regime speciale del Bonus Pubblicità per il biennio 2021-2022 anche per gli investimenti effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive, uniformando la disciplina del credito d’imposta per investimenti sui media radiotelevisivi a quella per investimenti pubblicitari sui giornali, eliminando il doppio regime previsto con la Legge di Bilancio 2021.

A seguito delle modifiche, è prevista un’ulteriore apertura dello sportello dal 1° al 30 settembre 2021 per la fase di presentazione della domanda di comunicazione degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel corso del 2021 e per i quali si richiede l’accesso al beneficio.

Restano valide le comunicazioni inviate dal 1° al 31 marzo 2021, che accedono alle nuove disposizioni, ma chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari utilizzando le nuove condizioni, dal 1° al 30 settembre 2021, potrà sostituire la prenotazione già inviata a marzo con una nuova.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

SETTORI AMMESSI

Possono beneficiare del credito d’imposta per il Bonus Pubblicità:

  • imprese;
  • lavoratori autonomi;
  • enti non commerciali

che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipa dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente

COSA FINANZIA

Con le nuove disposizioni, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore di tutti gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su:

  • giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali anche in formato digitale;
  • programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato.

Sia per gli investimenti sulla stampa che su radio e tv, locali e nazionali non partecipate dallo Stato, viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente, con la conseguenza che possono accedere al credito i soggetti dei settori ammessi che:

  • nel 2021:
  • programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020;
  • non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2020;
  • che inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2021;
  • nel 2022:
  • programmano investimenti inferioririspetto a quelli effettuati nel 2021;
  • non hanno effettuato investimentipubblicitari nel 2021;
  • inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2022.

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:

  • la“Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”,contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato, che costituisce una sorta di prenotazione;
  • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti, da presentare dal 1° al 31 gennaio 2022.

SPESE AMMISSIBILI

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati:

  • su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, iscritte al ROC;
  • sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Sono escluse:

  • le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televenditedi beni e servizi;
  • le spese per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommessecon vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line;
  • le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.

FORMA E INTENSITA’ DEL SOSTEGNO

Il Decreto Sostegni Bis definisce il budget disponibile, che per ognuno dei due anni 2021 e 2022 è concesso nel limite di:

  • 65milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line:
  • 25milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis“.

 

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