Anticipazione della NASpI in un’unica soluzione: l’intervento della Corte Costituzionale

L’anticipazione della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) in unica soluzione è una misura che consente ai lavoratori disoccupati di ricevere in un’unica tranche l’importo dell’indennità, utile per avviare un’attività autonoma o per partecipare al capitale sociale di una cooperativa di lavoro. La finalità di tale provvedimento è facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro, promuovendo l’autoimprenditorialità e l’assunzione in cooperativa.

La sentenza della Corte Costituzionale: cosa cambia?

Nel corso degli anni, la normativa sulla NASpI ha subito diversi interventi, tra cui uno recente da parte della Corte Costituzionale. Con la Sentenza n. 90/2024, la Corte ha stabilito l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 22 del 2015. In particolare, ha giudicato inadeguata la norma che obbligava il lavoratore a restituire l’intero importo della NASpI anticipata nel caso di rioccupazione come dipendente, senza considerare le cause di forza maggiore che potrebbero impedire la continuazione dell’attività autonoma intrapresa.

La Corte ha precisato che, nel caso di cause di forza maggiore, la restituzione dell’indennità non deve avvenire per i periodi successivi alla rioccupazione, a condizione che quest’ultima non dipenda dalla volontà del lavoratore. Si tratta di una novità importante, che riflette una maggiore attenzione alla realtà dei casi individuali, come ad esempio eventi imprevisti che impediscono lo svolgimento dell’attività autonoma.

Le cause di forza maggiore: cosa sono e come vengono gestite

Secondo la Circolare n. 36 del 2025 dell’INPS, sono state esemplificate le principali cause di forza maggiore, che giustificano la mancata prosecuzione dell’attività autonoma. Queste includono eventi come:

  • Calamità naturali (terremoti, alluvioni, uragani, ecc.);
  • Guerre e conflitti civili;
  • Incendi devastanti e distruzione di attrezzature;
  • Misure restrittive per il contrasto di pandemie;
  • Provvedimenti dell’autorità giudiziaria derivanti da circostanze imprevedibili.

L’INPS ha chiarito che l’esistenza di una causa di forza maggiore deve essere verificata prima di procedere con il recupero dell’indennità anticipata. Se il lavoratore ha avuto la possibilità di dimostrare la sussistenza di una di queste cause, il recupero della NASpI sarà ridotto proporzionalmente alla durata del periodo di rioccupazione come dipendente.

Chi può richiedere l’anticipazione della NASpI?

L’anticipazione della NASpI può essere richiesta da tutti i lavoratori disoccupati che abbiano diritto all’indennità e intendano intraprendere un’attività autonoma o diventare soci di una cooperativa. Tra le attività che consentono di ottenere l’anticipo vi sono:

  • Attività professionale (liberi professionisti);
  • Impresa individuale (commerciante, artigiano, agricolo);
  • Sottoscrizione del capitale sociale di una cooperativa di lavoro;
  • Costituzione di una società unipersonale o di persone.

Un aspetto fondamentale è che l’attività intrapresa deve comportare l’obbligo di iscrizione a una gestione previdenziale diversa da quella dei lavoratori dipendenti, come ad esempio la gestione separata per i liberi professionisti.

Presentazione domanda

Per poter accedere all’anticipazione della NASpI, il lavoratore deve inviare una domanda telematica all’INPS, specificando l’attività da intraprendere, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dell’associazione a una cooperativa. La domanda deve essere accompagnata dalla documentazione che attesti l’avvio dell’attività, come l’iscrizione al Registro delle Imprese o l’autorizzazione necessaria per esercitare una specifica attività professionale.

Restituzione dell’indennità: quando è dovuta?

La restituzione dell’indennità anticipata è prevista nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della fine del periodo teorico di spettanza dell’indennità. Tuttavia, come stabilito dalla recente sentenza della Corte Costituzionale, se il lavoratore si rioccupa da dipendente per cause di forza maggiore, non è tenuto a restituire la parte dell’indennità corrispondente ai periodi successivi alla rioccupazione.

È importante notare che la restituzione non è dovuta nel caso in cui il lavoratore si rioccupi come dipendente nella cooperativa di cui ha sottoscritto il capitale sociale con l’anticipazione della NASpI.

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