Dal 1° aprile 2025 sono in vigore le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata (1.10) della “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”, con aggiornamenti significativi per i soggetti tenuti alla comunicazione delle irregolarità nella fatturazione.
La novità principale riguarda il file TD29, che non costituisce più un’autofattura ma ha esclusivamente valore di comunicazione. Questo significa che, pur trasmettendo il documento al Sistema di Interscambio, il cessionario o committente non può detrarre l’IVA relativa all’acquisto.
Cosa cambia nella gestione delle irregolarità?
- Il soggetto passivo deve trasmettere il file TD29 entro 90 giorni dalla mancata o irregolare emissione della fattura, evitando la sanzione prevista dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97;
- La norma non richiede più il previo versamento dell’imposta da parte del cessionario o committente;
- In caso di mancata comunicazione, la sanzione ammonta al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.
Come va compilato il TD29?
L’Agenzia ha fornito istruzioni dettagliate per la compilazione del file:
- nel blocco <CedentePrestatore> vanno indicati i dati del soggetto passivo che ha ceduto il bene o prestato il servizio;
- nel blocco <CessionarioCommittente> vanno riportati i dati del cessionario o committente che comunica l’omessa o l’irregolare fatturazione;
- nel blocco <DatiTrasmissione> va valorizzato con sette zeri il campo <CodiceDestinatario>, mentre non va compilato il campo <PECDestinatario>;
- nel campo <Data> presente nella sezione <DatiGenerali> del file, va inserita la data di effettuazione dell’operazione;
- il campo <DatiFattureCollegate> va compilato nel solo caso di fattura irregolare per riportare gli estremi del documento;
- nel campo <Numero> si potrà indicare una numerazione ad hoc.
Inoltre, nel file TD29 devono essere indicati l’imponibile non fatturato e la relativa imposta calcolata dal cessionario o committente. Per operazioni non imponibili o esenti, va utilizzato il codice “Natura”.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che il TD29 può essere rettificato, inviando un nuovo file al Sistema di Interscambio (SdI) con il medesimo codice, e segno positivo o negativo, in base al tipo di errore da correggere.
TD20: ancora valido in casi specifici
Il file TD20 resta una vera e propria autofattura nei seguenti casi:
- Operazioni soggette a reverse charge interno (art. 6, comma 9-bis, DLgs. 471/97);
- Operazioni intracomunitarie (art. 46, comma 5 del DL 331/93).
In questi casi il cessionario o committente trasmette un TD20 con imponibile e codice “N6” per il reverse charge, seguito eventualmente da un TD16 per l’IVA o, in alternativa, da TD17, TD18 o TD19 per adempiere anche agli obblighi dell’esterometro.
Per consultare la versione aggiornata della “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” cliccare qui.