Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la disponibilità, nell’area riservata del proprio sito Internet, della nuova “Piattaforma cessione crediti” attraverso la quale il destinatario/beneficiario del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica/riduzione del rischio sismico su parti comuni condominiali può comunicare l’accettazione o il rifiuto del credito, al fine di scegliere se cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ai fornitori ovvero ai soggetti terzi.
La scelta deve risultare da delibera assembleare del condominio o da specifica comunicazione del condominio all’amministratore dello stesso, entro il 31.12 dell’anno di riferimento e deve contenere l’ammontare del credito ceduto e accettazione del cessionario (denominazione e C.F.), necessaria affinchè il credito risulti effettivamente nella disponibilità del destinatario.
L’amministratore del condominio deve entro il 28.02 ci ciascun anno, inviare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alla cessione del credito e consegnare al condominio il c.d. “prospetto di riparto”, nel quale deve indicare anche il protocollo telematico relativo alla comunicazione di cessione del credito.
La cessione del credito per le spese sostenute nel 2018 va comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 12.07.2019, da parte dell’amministratore di condominio/condomino incaricato.
L’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili.
Si evidenzia inoltre:
– la quota non utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi;
– in alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti accettati possono essere ulteriormente ceduti a terzi;
– se riferiti ad annualità future, il cessionario potrà utilizzarli in compensazione a decorrere dall’1.1 di tali annualità.
Sulla nuova piattaforma sono stati caricati i crediti corrispondenti alle detrazioni fiscali per i lavori eseguiti nel 2018 sulle parti comuni condominiali, in base a quanto inviato all’Agenzia dagli amministratori di condominio.
Come riepilogato in Tabella, si ricorda che possono accedere:
|
CESSIONE DEL CREDITO DETRAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA |
|
|
Tipologia di intervento |
Cessione credito |
|
Dall’1.1.2016 – solo su parti comuni condominiali |
|
|
“Generalità” degli interventi agevolabili |
• solo da parte dei c.d. “soggetti incapienti” • ai fornitori che hanno eseguito gli interventi |
|
Dall’1.1.2017 – solo su parti comuni condominiali |
|
|
Interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda Interventi volti a migliorare la prestazione energetica, invernale / estiva, da quali consegue la qualità media di cui al DM 26.6.2015 |
• da parte di tutti i soggetti cui spetta la detrazione (capienti / incapienti) • ai fornitori o altri soggetti privati (*), con facoltà di successiva cessione |
|
Dall’1.1.2018 sia su singole unità immobiliari che su parti comuni condominiali |
|
|
“Generalità” degli interventi agevolabili |
• da parte di tutti i soggetti cui spetta la detrazione (capienti / incapienti) • ai fornitori o altri soggetti privati (*), con facoltà di successiva cessione |
(*) Esclusi banche e intermediari finanziari, fatta eccezione per i crediti ceduti dai “soggetti incapienti” di cui agli artt. 11 e 13, comma 2 e 13, comma 1, lett. a) e 5, lett. a), TUIR.