si informa che nella notte tra il 31 marzo 2020 ed il primo aprile 2020 è stato siglato l’accordo tra il Ministero del Lavoro, l’Abi e le parti sociali sull’anticipo della CIG. L’Associazione bancaria ha definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19, di ricevere dalle banche un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto Legge “Cura-Italia” rispetto al momento di pagamento dell’INPS.
L’Abi ha concordato modalità semplificate per determinare l’importo dell’anticipazione (1.400 euro), tenuto conto della durata massima dell’integrazione salariale – 9 settimane – definita allo stato dal Decreto Legge “Cura-Italia”, in considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro e rendere operativa la misura nel più breve tempo possibile.
La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale. Per questa ragione si raccomanda che i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi in banca per ricevere l’importo sul conto corrente.
L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale. Tale anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020.
L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell`INPS del trattamento di integrazione salariale- che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.
L’anticipazione spetta ai/alle lavoratori/trici (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell`emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l`emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell`INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali.
Le parti concordano l’estensione dell’anticipazione all’assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell`art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 di cui sia richiesto il pagamento diretto e si impegnano a individuare da subito le modalità operative per l’estensione dell’anticipazione di cui alla presente Convenzione all’assegno ordinario per COVID-19 di cui all’art. 19, D.L. n.18 del 17 marzo 2020 erogati dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.
Le Parti si impegnano a predisporre la modulistica necessaria ad estendere l’anticipazione anche alle ipotesi di riduzione non a zero ore, con particolare riferimento alle comunicazioni che dovranno pervenire alla banca da parte del datore di lavoro e lavoratore.