CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 (2020-2021-2022)

COS’È

La misura sostiene le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso creazione o consolidamento, delle competenze nelle tecnologie abilitanti in ottica Industria 4.0.

SETTORI AMMESSI

Tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, settore economico di appartenenza, dimensioni, regime contabile adottato e modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Anche gli enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata

Non possono accedere all’agevolazione i professionisti (più precisamente, i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo).

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

COSA FINANZIA

  • Credito d’imposta del 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese;
  • Credito d’imposta del 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese;
  • Credito d’imposta del 30%delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le grandi imprese.

Fermo restando i limiti annuali per tutte le imprese, la misura del credito è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come da definizione del Decreto del 17/10/2017 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

SPESE AMMISSIBILI

L’agevolazione è riferita alle spese sostenute nel corso del 2020 – 2021 – 2022.

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Escluse spese di alloggio, ad eccezione spese di alloggio minime necessarie per lavoratori con disabilità partecipanti;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Ammissibili anche eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.

Tematiche oggetto della formazione su tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività formative dovranno essere erogate internamente attraverso personale dipendente.

Se erogate da soggetti esterni all’impresa, sono ammissibili solo le attività commissionate a:

  • Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
  • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;

Non agevolabile attività di formazione ordinaria o periodica per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

FORMA E INTENSITÀ DEL SOSTEGNO

Il credito è fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:

  • relazione che illustri modalità organizzative e contenuti delle attività di formazione svolte;
  • ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Necessaria la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it del Modello di comunicazione disponibile on line.

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