Sponsorizzazioni tecniche nelle associazioni sportive: cosa cambia quando il compenso è in beni o servizi

Le sponsorizzazioni rappresentano una fonte importante di finanziamento per molte associazioni e società sportive dilettantistiche. Non sempre, tuttavia, il sostegno dello sponsor avviene attraverso il versamento di una somma di denaro: spesso l’impresa mette a disposizione divise, attrezzature, veicoli, servizi di comunicazione o altri beni utili allo svolgimento dell’attività sportiva.

In questi casi si parla di sponsorizzazione tecnica. Anche se non vi è un pagamento in denaro, l’operazione produce precisi effetti fiscali, sia per l’associazione sia per lo sponsor.

Sponsorizzazione, pubblicità e patrocinio: le differenze

La sponsorizzazione è un rapporto a prestazioni corrispettive: lo sponsor fornisce denaro, beni o servizi e l’associazione si impegna a garantire una determinata visibilità al marchio, ai prodotti o all’attività dell’impresa.

Può trattarsi, ad esempio, dell’esposizione del logo:

  • sulle divise degli atleti
  • sugli striscioni presenti nell’impianto sportivo
  • sul sito internet e sui canali social dell’associazione
  • nelle locandine e nel materiale promozionale degli eventi
  • nella denominazione della squadra, della manifestazione o del torneo

La sponsorizzazione si caratterizza normalmente per un collegamento stabile tra il marchio dello sponsor e l’attività sportiva. La semplice esposizione occasionale di un messaggio promozionale può invece configurare una prestazione pubblicitaria.

Diverso è il patrocinio, nel quale manca un vero rapporto di scambio: il soggetto sostenitore non versa un corrispettivo e l’eventuale esposizione del logo ha prevalentemente una funzione istituzionale o di riconoscimento.

La denominazione utilizzata dalle parti non è comunque decisiva. Per individuare il corretto trattamento fiscale occorre verificare il contenuto del contratto e le attività concretamente svolte dall’associazione.

Le sponsorizzazioni sono attività commerciali

Per un’associazione sportiva dilettantistica la sponsorizzazione costituisce, ai fini fiscali, un’attività commerciale. Questo vale anche quando la visibilità riguarda direttamente l’attività istituzionale dell’ente e anche quando il corrispettivo viene riconosciuto sotto forma di beni o servizi.

I proventi devono quindi essere considerati ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA.

Se l’associazione possiede i requisiti per applicare il regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991, le sponsorizzazioni connesse agli scopi istituzionali possono rientrare nel relativo trattamento forfetario. L’associazione deve tuttavia rispettare gli adempimenti previsti dal regime, a partire dalla corretta emissione e registrazione della fattura.

I proventi derivanti da sponsorizzazioni e attività promo-pubblicitarie, inoltre, non concorrono alla verifica dei limiti di secondarietà e strumentalità delle attività diverse rispetto a quelle sportive istituzionali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2021.

Che cos’è una sponsorizzazione tecnica

Nella sponsorizzazione tecnica lo sponsor non paga, o non paga esclusivamente, una somma di denaro, ma fornisce beni o servizi legati alla propria attività.

È il caso, ad esempio, di un’impresa che consegna all’associazione:

  • abbigliamento e divise sportive
  • attrezzature per l’allenamento
  • materiale tecnico
  • mezzi di trasporto
  • alimenti o integratori
  • servizi fotografici e video
  • servizi di comunicazione e gestione dei social
  • lavori di manutenzione dell’impianto sportivo

In cambio, l’associazione offre visibilità all’impresa secondo le modalità stabilite nel contratto.

Non si tratta di una fornitura gratuita. Fiscalmente siamo in presenza di un’operazione permutativa, ossia di uno scambio tra due prestazioni economicamente valutabili.

Due operazioni autonome, anche ai fini IVA

Nella sponsorizzazione tecnica devono essere considerate separatamente:

  1. la cessione dei beni o la prestazione dei servizi effettuata dallo sponsor
  2. la prestazione promo-pubblicitaria effettuata dall’associazione

Ciascuna parte deve quindi documentare la propria operazione secondo le ordinarie regole fiscali. In linea generale, lo sponsor emette fattura per i beni o i servizi forniti e l’associazione emette fattura per la sponsorizzazione resa.

Il fatto che le due prestazioni abbiano lo stesso valore e che i rispettivi crediti vengano compensati non elimina gli obblighi di fatturazione e di applicazione dell’IVA.

Come si determina il valore della sponsorizzazione

Per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, la base imponibile IVA delle operazioni permutative è costituita dal valore monetario attribuito dalle parti ai beni e ai servizi nel contratto.

Il valore pattuito non può però essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alla cessione o alla prestazione effettuata da ciascuna parte.

La disciplina, introdotta dall’articolo 1 del D.L. n. 38/2026, convertito dalla Legge n. 88/2026, riconosce quindi maggiore rilevanza all’autonomia contrattuale. Rimane indispensabile che il valore indicato sia ragionevole, coerente e documentabile. Il testo aggiornato della norma è consultabile su Normattiva.

Non è consigliabile attribuire ai beni e alla visibilità un valore puramente simbolico. In caso di controllo, l’associazione e lo sponsor devono essere in grado di spiegare come è stato determinato il corrispettivo.

Un esempio pratico

Un’impresa di abbigliamento sportivo fornisce a un’associazione divise e materiale tecnico per un valore concordato di 5.000 euro, oltre IVA. In cambio, l’associazione si impegna a esporre il marchio sulle divise, sul proprio sito internet e nel materiale promozionale della stagione sportiva.

Le parti dovranno prevedere contrattualmente il valore delle rispettive prestazioni. Lo sponsor fatturerà la fornitura del materiale e l’associazione fatturerà la prestazione di sponsorizzazione.

Se le fatture hanno lo stesso importo, i crediti potranno essere compensati. Ciò non significa, tuttavia, che l’operazione sia fiscalmente neutra.

Per un’associazione che applica la Legge n. 398/1991, ad esempio, l’IVA relativa alla fattura ricevuta non viene detratta secondo le regole ordinarie, mentre l’IVA incassata sulla sponsorizzazione deve essere versata nella misura prevista dal regime forfetario. L’accordo può quindi generare un effettivo costo finanziario per l’associazione, anche se non avviene alcun pagamento in denaro tra le parti.

Prima di sottoscrivere il contratto è pertanto opportuno valutare anche la disponibilità necessaria per assolvere gli obblighi tributari.

Le agevolazioni per lo sponsor

Il corrispettivo in denaro o in natura versato a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche può essere considerato, entro il limite annuo complessivo di 200.000 euro, una spesa di pubblicità per il soggetto erogante.

La presunzione prevista dall’articolo 12, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2021 opera quando ricorrono congiuntamente queste condizioni:

  • il soggetto sponsorizzato è un’associazione o società sportiva dilettantistica
  • viene rispettato il limite quantitativo previsto dalla norma
  • l’accordo è finalizzato a promuovere l’immagine, il marchio o i prodotti dello sponsor
  • l’associazione realizza concretamente le attività promozionali concordate

Il contratto da solo non è sufficiente. Lo sponsor deve poter dimostrare l’effettiva esecuzione della prestazione da parte dell’associazione.

Quando manca uno dei requisiti oppure viene superato il limite previsto, la deducibilità deve essere verificata applicando le regole ordinarie in materia di inerenza, congruità e distinzione tra spese pubblicitarie e spese di rappresentanza. Il riferimento normativo è contenuto nel D.Lgs. n. 36/2021.

Attenzione alle associazioni prive di partita IVA

Una particolare cautela è richiesta quando l’associazione possiede soltanto il codice fiscale.

La circostanza che la sponsorizzazione sia isolata o che il corrispettivo venga riconosciuto in beni non consente automaticamente di considerare l’attività occasionale e di escludere l’IVA.

Occorre valutare concretamente:

  • la durata del rapporto
  • il numero delle prestazioni previste
  • la presenza di un contratto
  • la programmazione delle attività promozionali
  • la continuità della visibilità garantita allo sponsor
  • l’eventuale presenza di altri rapporti commerciali

Le sponsorizzazioni prevedono normalmente obblighi promozionali organizzati e continuativi. Prima di sottoscrivere un accordo, l’associazione priva di partita IVA dovrebbe quindi verificare se sia necessario procedere alla sua apertura.

Solo quando l’attività è realmente episodica e priva del requisito dell’abitualità può essere valutato il trattamento previsto per le attività commerciali occasionali.

Quali documenti deve conservare l’associazione

La documentazione è essenziale per dimostrare la reale esistenza della sponsorizzazione e la corretta esecuzione del contratto.

È opportuno conservare:

  • il contratto sottoscritto dalle parti
  • la descrizione dettagliata dei beni o dei servizi ricevuti
  • i criteri utilizzati per determinarne il valore
  • le fatture emesse e ricevute
  • i documenti di trasporto e i verbali di consegna
  • fotografie delle divise, degli striscioni e degli altri supporti
  • copie delle locandine e del materiale promozionale
  • schermate del sito internet e dei contenuti pubblicati sui social
  • programmi e comunicazioni degli eventi sponsorizzati
  • eventuali relazioni riepilogative sull’attività svolta

Anche il contratto deve indicare chiaramente la durata dell’accordo, le prestazioni richieste all’associazione, il valore attribuito allo scambio, le modalità di fatturazione e gli eventuali obblighi di rendicontazione.

Cosa devono ricordare soci e amministratori

La sponsorizzazione tecnica può essere uno strumento molto utile per ottenere attrezzature e servizi senza sostenere immediatamente un esborso monetario. Non deve però essere confusa con una donazione o con una fornitura gratuita.

Prima di accettare la proposta dello sponsor è necessario:

  • definire per iscritto le prestazioni reciproche
  • attribuire allo scambio un valore attendibile
  • verificare la posizione IVA dell’associazione
  • considerare gli effetti del regime fiscale adottato
  • emettere correttamente le fatture
  • documentare la visibilità effettivamente garantita
  • valutare l’eventuale costo finanziario dell’IVA

Una gestione preventiva e documentata tutela l’associazione, i suoi amministratori e lo sponsor, evitando che un accordo vantaggioso sul piano sportivo possa trasformarsi in una criticità fiscale.

Lo Studio Data Impresa è disponibile ad assistere le associazioni nella predisposizione dei contratti di sponsorizzazione, nella determinazione del valore delle prestazioni e nella verifica dei relativi adempimenti fiscali.

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