Con l’entrata in vigore della Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), è stato introdotto un nuovo obbligo assicurativo per le imprese iscritte al Registro delle imprese: la stipula di polizze a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Tale obbligo, prorogato e modulato in base alla dimensione aziendale, è ora oggetto di attuazione concreta da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che ha individuato le agevolazioni di propria competenza precluse alle imprese inadempienti.
Quadro normativo di riferimento
L’obbligo assicurativo è stato introdotto dall’art. 1, commi 101–111, della Legge n. 213/2023 e successivamente prorogato dal Decreto Milleproroghe (DL n. 202/2024) e dal DL n. 39/2025. Le scadenze aggiornate sono:
- Grandi imprese: 31 marzo 2025 (con sanzioni operative dal 30 giugno 2025);
- Medie imprese: 1 ottobre 2025;
- Piccole e micro imprese: 31 dicembre 2025;
- Imprese della pesca e dell’acquacoltura: 31 dicembre 2025.
Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali è previsto il ricorso al Fondo mutualistico nazionale (Legge n. 234/2021).
Soggetti obbligati e beni da assicurare
L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia o con stabile organizzazione nel territorio nazionale, iscritte al Registro delle imprese. La copertura assicurativa deve riguardare i beni materiali iscritti nell’attivo patrimoniale (art. 2424 c.c., voce B-II, nn. 1–3):
- Terreni e fabbricati;
- Impianti e macchinari;
- Attrezzature industriali e commerciali.
Sono esclusi i beni già coperti da analoghe polizze, anche se stipulate da soggetti terzi.
Conseguenze dell’inadempimento
In assenza di una sanzione diretta, il comma 102 della Legge n. 213/2023 stabilisce che il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo deve essere considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, anche in caso di eventi calamitosi.
Il MIMIT, con le FAQ del 14 aprile 2025, ha chiarito che:
- La norma non è autoapplicativa: ogni amministrazione deve definire le modalità di attuazione;
- Le disposizioni non hanno effetto retroattivo: si applicano solo alle domande presentate dopo l’adozione dei provvedimenti attuativi.
Decreto MIMIT del 18 giugno 2025: incentivi preclusi
Con il DM 18.6.2025, pubblicato sulla G.U. n. 181 del 6.8.2025, il MIMIT ha individuato le agevolazioni di propria competenza per le quali l’accesso è subordinato all’avvenuta stipula della polizza catastrofale. L’obbligo assicurativo deve essere verificato sia in fase di presentazione della domanda sia in fase di erogazione.
Incentivi soggetti a verifica:
- Contratti di sviluppo (DM 9.12.2014);
- Interventi per aree di crisi industriale (DM 24.3.2022);
- Regime “Nuova Marcora” per cooperative (DM 4.1.2021);
- Smart&Start per start-up innovative (DM 24.9.2014);
- Progetti R&S per economia circolare (DM 11.6.2020);
- Fondo salvaguardia occupazionale (DM 29.10.2020);
- Mini contratti di sviluppo (DM 12.8.2024);
- Agevolazioni per economia sociale (DM 3.7.2015);
- Autoproduzione energia rinnovabile nelle PMI (DM 13.11.2024);
- Finanziamento start-up (DM 11.3.2022);
- Supporto a venture capital per transizione ecologica (DM 3.3.2022).
Verifica dell’adempimento:
- In caso di investimento diretto: al momento del perfezionamento dell’operazione;
- In caso di investimento indiretto: secondo modalità definite dal soggetto gestore.
Decorrenza dell’obbligo per le domande di agevolazione:
| Categoria impresa | Decorrenza verifica obbligo |
|---|---|
| Grandi imprese | 30 giugno 2025 |
| Medie imprese | 2 ottobre 2025 |
| Micro e piccole imprese | 1 gennaio 2026 |
Il decreto del MIMIT rappresenta il primo intervento attuativo concreto della norma introdotta dalla Legge di bilancio 2024. Le imprese interessate devono attivarsi per verificare la propria posizione assicurativa e, ove necessario, stipulare le polizze richieste entro i termini previsti, al fine di non compromettere l’accesso alle misure di sostegno pubblico.