L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 59 del 9 dicembre 2024, ha chiarito che le lettiere per animali, indipendentemente dalla loro composizione, sono soggette all’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Questo indirizzo si allinea ai recenti orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione, che attribuiscono maggiore importanza alla destinazione d’uso dei prodotti piuttosto che ai materiali utilizzati.
In particolare, nel caso specifico, sotto i riflettori sono le lettiere di composizione vegetale.
Il chiarimento in questione, si basa sull’articolo 98 della direttiva IVA, che consente agli Stati membri di applicare aliquote ridotte solo a beni specificamente individuati, spesso attraverso la nomenclatura combinata, in modo da meglio delimitare le categorie agevolate. Tale principio è stato recepito nell’ordinamento italiano dall’articolo 16 del decreto IVA, che definisce un’aliquota ordinaria del 22%, con riduzioni previste solo per beni e servizi elencati nella Tabella A allegata al decreto, pertanto l’applicazione delle aliquote ridotte per determinati beni deve essere preceduta dall’accertamento tecnico della complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica del prodotto da parte dell’Agenzia delle dogane.
Precedenti interpretazioni e cambiamenti normativi
In passato, l’Agenzia delle Dogane e l’Agenzia delle Entrate avevano attribuito aliquote IVA diverse alle lettiere per animali in base alla loro composizione. Questa prassi derivava dalla necessità di valutare le caratteristiche tecniche e la classificazione doganale dei prodotti. Tuttavia, la recente giurisprudenza europea e anche quella nazionale ha optato per un’interpretazione che vede la funzione e la destinazione d’uso del prodotto prevalere sugli aspetti merceologici.
Un caso emblematico è rappresentato dalla decisione della Cassazione (ordinanza n. 24441/2024), che ha escluso l’applicazione di aliquote agevolate a lettiere di amido di manioca, in quanto l’amido non è destinato né all’alimentazione umana né animale. Di conseguenza, tali lettiere rientrano nella categoria dei “prodotti vegetali non nominati né compresi altrove”, soggetti quindi all’aliquota ordinaria.
Determinazione dell’aliquota IVA applicabile
Sulla base di questi orientamenti, le lettiere per animali non rientrano tra i beni che possono beneficiare di aliquote ridotte, come stabilito dalla direttiva 2006/112/CE e dalla Tabella A del decreto IVA. Pertanto, tali prodotti devono essere tassati con l’aliquota ordinaria del 22%, superando interpretazioni precedenti che prevedevano trattamenti agevolati per specifiche composizioni.
Conclusioni
La risoluzione n. 59/2024 segna un punto fermo sulla classificazione IVA delle lettiere per animali, uniformando il trattamento fiscale al principio della destinazione d’uso. Questo chiarimento garantisce maggiore certezza normativa per gli operatori economici, che sono ora tenuti a conformarsi senza incorrere in penalità.