L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all’interpello nr. 141/2021 del 03 marzo 2021 esprimendosi nuovamente sulle modalità di prova del trasporto o della spedizione dei beni dall’Italia ad altro Paese UE al fine dell’applicazione del regime di non imponibilità alla cessione INTRA.
Si ricorda che il trasporto dei beni all’estero può essere effettuato secondo diverse modalità, e nello specifico:
1) a cura della società cedente o di un terzo per suo conto;
2) a cura del cedente o di un terzo per suo conto;
3) a cura del cessionario UE o di un terzo per loro conto.
La prova dell’effettiva movimentazione dei beni può essere supportata in tutti i casi con la conservazione della seguente documentazione:
Si ricorda che il trasporto dei beni all’estero può essere effettuato secondo diverse modalità, e nello specifico:
1) a cura della società cedente o di un terzo per suo conto;
2) a cura del cedente o di un terzo per suo conto;
3) a cura del cessionario UE o di un terzo per loro conto.
La prova dell’effettiva movimentazione dei beni può essere supportata in tutti i casi con la conservazione della seguente documentazione:
- fattura di vendita emessa nei confronti del cliente UE;
- elenchi riepilogativi recanti le cessioni intracomunitarie effettuate;
- rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce;
- copia del contratto o dell’ordine di vendita con indicazione della destinazione del bene;
- DDT emesso da cedente italiano con indicazione della destinazione e firma del trasportatore per presa in carico della merce;
- copia CMR firmato dal trasportatore e dal destinatari.
In caso di trasporto a cura del cedente si ricorda che lo stesso deve conservare anche la fattura del trasportatore e documentazione attestante il pagamento.
In alternativa, in caso di difficoltà nel recupero del CMR firmato dal destinatario, è possibile sostituire tale documento con un attestazione firmata e timbrata dal cessionario contenente i seguenti elementi: partita iva del cessionario, numero/data e importo della fattura di vendita, peso del materiale e una specifica dichiarazione del cliente in cui conferma la ricezione e la consegna dei beni.