L’Agenzia delle Entrate, ha stabilito le nuove specifiche tecniche del tracciato XML, in sostanza i nuovi codici per la fattura elettronica.
Dal 1° gennaio 2021 obbligatoriamente si dovranno utilizzare i nuovi e più dettagliati codici per l’indicazione della natura IVA e saranno disponibili nuove tipologie di documenti.
I vari software utilizzati, hanno già effettuato gli aggiornamenti per quanto riguarda l’indicazione della natura IVA che interessa solo le operazioni escluse, non soggette, non imponibili, esenti e tutte le inversioni contabili (reverse charge); mentre per quanto riguarda il tipo di documento bisogna prestare attenzione alla prestazione o vendita che si andrà ad effettuare.
Di seguito elenchiamo i codici previsti:
- TD01 Fattura
- TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
(Fattura riepilogativa emessa a seguito di cessioni documentate da ddt e per prestazioni di servizi documentate con documenti assimilabili da ddt) - TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo Periodo, lett. b): quando la vendita è effettuata tramite un soggetto terzo)
- TD02 Acconto/Anticipo su fattura
- TD03 Acconto/Anticipo su parcella
- TD04 Nota di Credito
- TD05 Nota di Debito
- TD06 Parcella
- TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972
- TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993)
- TD21 Autofattura per splafonamento
- TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
- TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
- TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972)
- TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa