COVID-19 – NUOVO DPCM 4 NOVEMBRE 2020

Per contenere ulteriormente la curva dei contagi, in notevole rialzo negli ultimi giorni, il Governo ha ritenuto necessario sostituire il testo del DPCM 24 ottobre, con quello siglato in data 4 novembre 2020.

È stato introdotto un regime differenziato tra le Regioni, a ognuna delle quali sarà assegnata una delle tre fasce differenziate per il pericolo del contagio (gialla – arancione – rossa), in base ai 21 parametri di matrice tecnico scientifica.

I provvedimenti saranno valutati su base settimanale e avranno durata minima di 15 giorni (comunque non oltre il 3 dicembre): se una Regione verrà classificata come zona 4 (o rossa), vi rimarrà per almeno due settimane. Ogni Regione sarà collocata in una delle tre fasce sulla base di criteri oggettivi, enumerati nel documento scientifico condiviso con la Conferenza delle Regioni (“Prevenzione e risposta Covid-19, evoluzione della strategia per il periodo autunno inverno”).
Il ministro della Salute potrà adottare ordinanze d’intesa col presidente della Regione al fine di prevedere l’esenzione dell’applicazione di una o più misure restrittive, finanche in specifiche parti del territorio regionale.

Regioni in zona gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Liguria, Toscana, Molise, Marche, Sardegna, Friuli Venezia-Giulia, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano.

Regioni in zona arancione: Puglia e Sicilia.

Regioni in zona rossa: Calabria, Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia.

Nel provvedimento firmato dal Premier sono contemplate due categorie di norme:

  • quelle valide per tutto il territorio nazionale,
  • altre norme valide limitatamente all’ambito regionale.

 
LE MISURE MINIME VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE E NELLE ZONE GIALLE
– Coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00: sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze;
– per tutto l’arco della giornata fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati;
– sospese mostre e servizi museali;
– didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza;
– attività in presenza per scuole elementari e medie, ma con uso obbligatorio delle mascherine;
– sospensione concorsi (compreso quello della scuola), a esclusione di quelli per personale sanitario;
– nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, a eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
– coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale.

LE ULTERIORI MISURE PER TERRITORI (REGIONI O PARTE DI ESSE) DEL PAESE CON SCENARIO DI ELEVATA GRAVITÀ (TIPO 3) E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ALTO – ZONE ARANCIONI
– Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o di studio;
– vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze. All’interno del Comune si può però circolare liberamente;
– sospesi attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto.

LE ULTERIORI MISURE PER TERRITORI (REGIONI O PARTE DI ESSE) DEL PAESE CON SCENARIO DI MASSIMA GRAVITÀ (TIPO 4) E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ALTO – ZONE ROSSE
– Vietato ogni spostamento in entrata, in uscita e all’interno del territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o per accompagnare i figli a scuola;
– sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (dalla biancheria al sapone). Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Ma anche barbieri, parrucchieri e lavanderie;
– sospesa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto;
– sospese le attività sportive anche svolte nei centri sportivi all’aperto;
– è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; 
– è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
– attività scolastica in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media.

Vuoi avere maggiori informazioni?

Scrivici a info@dataimpresa.com, chiamaci allo 0439 448131 per una consulenza non vincolante.

Articoli correlati