“Decreto Rilancio” – nuovi crediti e bonus 110%

NUOVI CREDITI INTRODOTTI DAL “DECRETO RILANCIO”
Con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio il 18 Maggio 2020 sono stati resi noti i vari crediti spettanti.  Vi elenchiamo di seguito i più rilevanti:
 

 
 
CREDITI SPETTANTI
 
 
 SPIEGAZIONE DEL CREDITO
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI Viene riconosciuto ai titolari di reddito di lavoratore autonomo con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di Euro tranne a:

  • professionisti iscritti all’ordine;
  • soggetti iscritti alla gestione separata INPS che hanno già diritto alla percezione delle indennità. 

 
Il contributo viene concesso a chi ha avuto un calo del fatturato di almeno i 2/3 nel mese di Aprile 2020 rispetto ad Aprile 2019. 
 
Il contributo è calcolato applicando una percentuale pari alla differenza del calo del fatturato, che varia dal 10% al 20%, rispetto all’ammontare dei ricavi percepiti nell’anno 2019. 
 
È comunque previsto un contributo minimo pari a:

  • € 1.000 per le persone fisiche; 
  • € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

 
Per ottenere il contributo deve essere presentata un’istanza in via telematica entro 60 giorni dall’avvio della domanda all’Agenzia delle Entrate e deve contenere l’autocertificazione di regolarità antimafia. 
 
Il contributo verrà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, tramite accreditamento diretto in conto corrente.
 

INDENNITÀ PER AUTONOMI Per i mesi di Aprile e Maggio sono state definite ulteriori indennità per lavoratori autonomi, che erano già state previste per il mese di Marzo. 
 
CONTRIBUTO PER IL MESE DI APRILE
L’indennità è riconosciuta ai seguenti soggetti:

  • lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione Generale Obbligatoria dell’INPS.

 
Questi soggetti riceveranno un contributo di € 600. Tale contributo verrà erogato automaticamente a coloro che ne hanno già fatto richiesta per il mese di Marzo, senza necessità di presentare ulteriore domanda.
 
CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO
 
Due contributi: 

  • da € 1.000
  • da € 600

 
L’indennità da € 1.000 spetta a:

  • collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata Inps che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19/05/2020;
  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che hanno subito una riduzioni di almeno il 33% del reddito nei mesi di marzo e aprile rispetto agli stessi del 2019;
  • lavoratori dipendenti del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodi di tempo dal 01/01/2019 al 17/03/2020.

 
Per le altre categorie l’indennità è replicata in € 600. 
 

ESCLUSIONE DEI VERSAMENTI IRAP  I soggetti che nell’anno 2019 hanno avuto ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di Euro sono esonerati dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP 2020.
 
Resta fermo l’obbligo però del pagamento dei due acconti IRAP dovuti nell’anno 2019.
CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA Spetta a coloro che esercitano attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di Euro nell’anno 2019 che hanno subito almeno un calo di fatturato del 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
 
È in misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione pagato (30% in caso di affitto d’azienda).
 
Il credito è utilizzabile in compensazione nel modello F24 o può essere ceduto ad altri soggetti.
CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO Si tratta di un credito d’imposta erogato in misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 per:
 

  • sanificazione degli ambienti di lavoro; 
  • acquisto di strumenti/dispositivi di protezione. 

 
Il credito spetta fino a un massimo di € 60.000per ciascun beneficiario ed è utilizzabile direttamente in dichiarazione dei redditi o in compensazione su F24. Il credito può essere anche ceduto ad altri soggetti.
 

CREDITO D’IMPOSTA PER VACANZE Per l’anno 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un reddito ISEE non superiore a € 40.000 per il pagamento delle vacanze presso imprese turistico ricettive, agriturismi e B&B.
 
Il credito è utilizzabile da un solo componente familiare per ciascun nucleo ed è pari a:

  • € 500 per nuclei familiari composti da tre o più persone;
  • € 300 per nuclei familiari composti da 2 persone;
  • € 150 per nuclei famigliari composti da una persona.

 
Il credito viene utilizzato all’80% come sconto sul pagamento dell’impresa turistica, e per il restante 20% come detrazione IRPEF. 

 
 
BONUS 110%
Il c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto inoltre l’aumento al 110% della detrazione spettante, con ripartizione in cinque quote annuali, per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico e di altri interventi effettuati contestualmente quali:

  • installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo con un massimo di spesa di € 48.000,00 e comunque € 2.400,00 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto ed € 1.000,00 per ogni kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo integrati;
  • installazione di “colonnine di ricarica per veicoli elettrici” nel limite massimo di spesa di € 3.000,00;
  • interventi di efficientamento energetico di cui all’art.14 DL 63/2013.

 
La detrazione nella misura del 110% è ammessa solamente per le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021 ed è fruibile esclusivamente dai soggetti di seguito elencati:

  • condomini;
  • persone fisiche non operanti nell’ambito di attività d’impresa o professionale;
  • istituti autonomi case popolari;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Per gli immobili di persone fisiche “privati” la detrazione al 110% è prevista per edifici unifamiliari purché adibiti ad abitazione principale. La detrazione è ammessa per immobili locati solo nel caso in cui l’unità immobiliare faccia parte di un fabbricato non unifamiliare.
 
Interventi ammessi al bonus.
 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
  • isolamento termico delle superfici opache orizzontali e verticali che interessino più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. 

Spesa massima agevolabile € 60.000,00 per ciascuna unità immobiliare;

  • interventi sulle parti comuni per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati a condensazione con efficienza almeno in classe A o pompa di calore, impianti ibridi o geotermici o impianti di microcogenerazione. 

Spesa massima agevolabile € 30.000,00 per ciascuna unità immobiliare;

  • interventi su edifici unifamiliari per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti per riscaldamento, raffrescamento, fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, impianti ibridi, geotermici o di microcogenerazione.

Spesa massima agevolabile € 30.000,00.
 
Nel loro complesso gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica ante e post intervento rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.
 
RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Rientrano tutti gli interventi di riduzione del rischio sismico già precedentemente agevolati con aliquote di detrazione dal 50 al 85% se posti in essere in zone aventi rischio sismico pari a 1, 2, 3.
 
CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA
Il decreto amplia le ipotesi di applicazione della cessione del credito d’imposta e dello sconto in fattura per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di:

  • manutenzione/restauro e risanamento conservativo/ristrutturazione;
  • efficienza energetica con detrazione 110%;
  • riduzione rischio sismico con detrazione del 110%;
  • recupero o restauro della facciata (c.d. bonus facciate);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

 
Per poter fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito d’imposta sono necessari particolari ulteriori adempimenti:

  • richiesta del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza die presupposti per la detrazione;
  • asseverazione da parte di tecnico abilitato del rispetto dei requisiti e della congruità delle spese sostenute da trasmettere all’ENEA.

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