DECRETO INTERMINISTERIALE ECONOMIA-LAVORO N. 10 DEL 30 APRILE 2020 E AGGIORNAMENTI

Con il Decreto interministeriale Economia-Lavoro n. 10 del 30 aprile 2020 (repertorio numero 10 del 4 maggio 2020) è stata estesa a ulteriori categorie di lavoratori l’indennità di 600 euro relativa al mese di marzo. L’intervento si colloca nell’ambito del Fondo per il reddito di ultima istanza, introdotto dal Decreto-Legge 18/2020 e potenziato per l’occasione.
 
Le categorie beneficiarie saranno le seguenti:
  • stagionali dipendenti non impiegati nel settore turistico o termale (per questi comparti già opera l’articolo 27 del Dl 18/2020), che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che hanno lavorato per almeno 30 giorni in tale arco di tempo;
  • intermittenti che hanno lavorato almeno 30 giorni tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (poiché non viene precisato altro, sono compresi sia i contratti a tempo determinato che indeterminato, con o senza indennità di disponibilità);
  • venditori a domicilio (articolo 19 del D. Lgs. 114/1998) con Partita IVA, reddito 2019 derivante da questa attività superiore a 5.000 euro e iscritti alla gestione separata Inps in via esclusiva al 23 febbraio 2020;
  • autonomi senza Partita IVA e iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps al 23 febbraio che, tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 abbiano avuto contratti di collaborazione autonoma occasionale (articolo 2222 del Codice civile) con accredito di almeno un contributo previdenziale mensile, ma senza contratto al 23 febbraio scorso.
 
In tutti i casi, al momento della domanda del bonus il richiedente non deve essere pensionato e non deve avere un contratto subordinato a tempo indeterminato (eccetto quello per il lavoro intermittente).
 
L’indennità verrà erogata a fronte di richiesta all’Inps. Il decreto non precisa tempi e modalità, che dovranno essere indicate dall’istituto di previdenza, ma è probabile che si utilizzerà la procedura online già usata per le altre indennità da 600 euro.
 
Peraltro il Decreto-Legge rilancio, in uscita in questi giorni, prevede la corresponsione del bonus a queste nuove quattro categorie di lavoratori anche per aprile e maggio
 
Invece, per quanto riguarda i professionisti iscritti alle Casse dovrebbe essere possibile erogare l’indennità ai richiedenti finora esclusi. 
 
__________________________________________________________________________
A titolo informativo, segnaliamo inoltre che, nelle more della definizione del Decreto c.d. “Rilancio” di prossima uscita, è in atto uno scontro sul meccanismo “selettivo” con cui il governo intende prorogare la cassa integrazione in due tranche, da 5 e da 4 settimane, per il timore che scatti una corsa a prenotare subito le ulteriori 9 settimane che verranno concesse, rendendo insufficiente la dote di 15,5 miliardi.
La misura è contenuta nella bozza del decreto Rilancio; auspichiamo che venga modificata ma, nel frattempo, segnaliamo che, se l’attuale formulazione rimarrà inalterata, le aziende potranno utilizzare 5 ulteriori settimane di CIG da qui ad agosto e 4 settimane per settembre ed ottobre. 
Inutile dire che tale prospettiva comporterà la necessità prendere in considerazione  una revisione immediata nell’utilizzo della CIG ed una razionalizzazione nell’utilizzo della medesima. 
 
Attendiamo il Decreto definitivo entro questa settimana e, se non vi fosse una posizione diversa sul punto sopra indicato, organizzeremo immediatamente un webinar per aggiornare tutti i clienti e valutare le soluzioni applicabili. 
 
Dovrebbe essere previsto fortunatamente un Iter più rapido nell’erogazione della CIG con l’obiettivo di assicurare i pagamenti entro un mese e mezzo dalla domanda. 
 
Altra novità di tutto interesse riguarderebbe i contratti a termine con un provvisorio superamento dei limiti del decreto dignità e la possibilità di rinnovo dei contratti senza causali.
 
La deroga all’articolo 19, comma 1, del decreto dignità dovrebbe consentire i rinnovi e le proroghe di contratti a tempo in corso (o già in corso, tra le stesse parti), non per i neo ingressi a termine, per i quali, se si superano i 12 mesi di rapporto, occorre ancora indicare la causale. 
 
È già operativa, invece, perchè prevista dal decreto Cura Italia, la possibilità di utilizzare contratti a termine per una azienda in cassa integrazione d’emergenza ma con il rispetto, attualmente, degli obblighi di causale laddove prevista. 

Vuoi avere maggiori informazioni?

Scrivici a info@dataimpresa.com, chiamaci allo 0439 448131 per una consulenza non vincolante.

Articoli correlati