CIRCOLARE INFORMATIVA SULLE NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA COVID-19

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante nuove misure per il contenimento dell’emergenza COVID-19 in previsione della fase 2, applicabili sull’intero territorio nazionale, il Governo ha disposto la riapertura progressiva delle attività commerciali e produttive.
Le disposizioni sono applicabili su tutto il territorio nazionale da lunedì 4 a domenica 17 maggio, in sostituzione delle previsioni del DPCM 10 aprile 2020.
Di seguito si propone un elenco di sintesi con le previsioni ritenute più rilevanti.

Vita quotidiana
  • entro i confini della regione sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Si considerano “necessari” gli spostamenti per incontrare congiunti. La definizione di “congiunti” va riferita a soli parenti ed affini entro il 6° grado;
  • sono vietati gli spostamenti in una regione diversa, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. È consentita l’attività sportiva individuale (sempre nel rispetto della distanza di sicurezza);
  • sono sospesi servizi educativi per l’infanzia, attività scolastica e corsi di formazione;
  • sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri culturali, centri sociali;
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, eccezion fatta per le attività di vendita di generi alimentari e prima necessità individuate nell’apposito allegato 1 al DPCM;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (come, ad esempio, bar, pub, ristoranti, gelaterie,  pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo  su  base  contrattuale. È consentita la consegna a domicilio  nonché la ristorazione con asporto (fermo restando il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali o nelle immediate vicinanze);
  • sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (come i parrucchieri, barbieri, estetisti). È consentito lo svolgimento delle attività indicate nell’apposito allegato 2 al DPCM;
  • restano aperti i tabaccai, le edicole, le  farmacie  le parafarmacie;
  • restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare;
  • Con riferimento alle attività professionali si raccomanda il lavoro agile, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio, o, in alternativa, devono essere incentivati i congedi retribuiti e le ferie per i dipendenti. In ogni caso devono essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e devono essere incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

 

Attività produttive industriali e commerciali
  • sono sospese le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • le imprese per le quali è disposta la sospensione possono completare le attività necessarie (come, ad esempio, la spedizione delle merci in giacenza) entro tre giorni;
  • per le attività produttive sospese è ammesso l’accesso ai locali aziendali del personale dipendente (o di terzi delegati) per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione. È consentita la spedizione delle merci in magazzino, ma solo previa comunicazione al Prefetto;
  • le imprese le cui attività possono riprendere dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche all’apertura sin dal 27 aprile;
  • le imprese la cui attività non è sospesa devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, di cui all’allegato 6 del DPCM, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri (allegato 7) o nel settore del trasporto e della logistica (allegato 8). Il mancato rispetto dei protocolli determina la sospensione dell’attività, fino all’adeguamento.

 
In vista della riapertura si invitano i signori clienti a prendere contatto con i professionisti cui hanno affidato la gestione delle pratiche in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro o, in assenza degli stessi, con lo scrivente studio per valutare gli adeguamenti necessari a garantire per quanto possibile le migliori misure possibili anti contagio a partire dalla revisione del DVR e dalla dotazione dei DPI ritenuti indispensabili.
Ricordiamo infatti che un contagio sul luogo di lavoro verrà trattato alla stregua di un infortunio sul lavoro con tutte le relative conseguenze in capo al datore di lavoro in caso di mancata osservanza di adeguate misure di protezione del lavoratore.

Riteniamo utile fornire alcune informazioni di carattere generale.

Le imprese che riprendono a svolgere le proprie attività sono tenute a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile (allegato 6 al DPCM), che integra il precedente del 14 marzo.
A tal fine, si fornisce un breve riepilogo delle misure da adottare, per i cui dettagli si rinvia al Protocollo citato:

  • corretta informazione dipendenti sulle misure anti-contagio (consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi);
  • nuove e specifiche modalità di ingresso in azienda (possibilità controllo temperatura nel rispetto normativa privacy);
  • nuove e specifiche modalità di accesso dei fornitori esterni (essi dovranno rispettare misure aziendali ed occorrerà evitare il più possibile contatto con dipendenti);
  • pulizia e sanificazione dei locali aziendali (l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago);
  • precauzioni igieniche personali (è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per la pulizia mani);
  • idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sulla base del complesso dei rischi valutati, nonché sulla base della mappatura effettuata sulle diverse attività dell’azienda;
  • gestione degli spazi comuni, volta ad evitare contatti e con obbligo di mascherina (accesso contingentato e di breve durata in mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e snack);
  • organizzazione aziendale che consenta di evitare quanto più possibile contatto e rischio di contagi (turnazione, trasferte e smart work);
  • rimodulare gli spazi di lavoro (eventuali misure di riposizionamento delle postazioni di lavoro);
  • specifica gestione degli orari di lavoro e gestione entrata e uscita dei dipendenti, in modo da evitare assembramenti (ingressi ed uscite scaglionati, differente porta di entrata ed uscita);
  • limitazione spostamenti interni (riunioni, eventi interni e formazione solo a distanza);
  • gestione di eventuali soggetti sintomatici seguendo le misure previste dal protocollo in azienda (il dipendente è obbligato a dichiararlo);
  • ove necessario, adeguamento sorveglianza sanitaria seguendo indicazioni Ministero della Salute (coinvolgendo il medico competente nella fase di ripresa delle attività per attuare le indicazioni delle autorità sanitarie e di suggerire ulteriori misure, dato il suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria);
  • ove necessario, costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS (nel caso in cui non sarà possibile istituire quello aziendale, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali).
È stato poi predisposto un protocollo ad hoc per i cantieri del 20 marzo 2020 (allegato 7 al DPCM) ed un protocollo per il trasporto e la logistica del 20 marzo (allegato 8 al DPCM).

Occorre ricordare che la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione potrebbe determinare conseguenze sul regolare svolgimento dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

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