Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del COVID-19 negli ambienti di lavoro

Si informa che il Governo ed i Sindacati hanno siglato in data 14 marzo 2020 un Protocollo finalizzato a regolamentare la prosecuzione dell’attività lavorativa all’interno delle aziende che, sulla base dei DPCM entrati in vigore, possono attualmente continuare ad operare.
 
Elenchiamo in sintesi le principali disposizioni :

  1. si autorizza la misurazione della temperatura all’ingresso dei dipendenti e si chiede ai dipendenti di informare subito il datore di lavoro qualora durante il lavoro si manifestino sintomi sospetti;
  2. se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno occorre individuare/installare servizi igienici dedicati;
  3. l’azienda deve garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica, con adeguati detergenti, di tastiere, schermi touch e mouse, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. In generale deve garantire la sanificazione periodica degli ambienti di lavoro;    
  4. non è previsto l’obbligo di mascherine per chi non manifesta sintomi, come previsto dall’OMS. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche;
  5. si dispone la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo Smart Working, o comunque a distanza. È prevista anche la rimodulazione dei turni per evitare che le persone si incontrino;
  6. si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Ove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;
  7. nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale: si dovrà procedere al suo allontanamento dai locali/isolamento (in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria) e a quello degli altri presenti; l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
  8. si evidenzia la possibilità di interrompere la produzione per mettere in campo le varie misure e attrezzare le fabbriche. In questa fase i dipendenti sarebbero in cassa integrazione.

 
Le misure riportate nel protocollo siglato evidenziano importanti profili di responsabilità in capo ai datori di lavoro, ai quali di fatto è rimessa la scelta di utilizzare o meno le prestazioni dei lavoratori alle loro dipendenze e/o di eventuali collaboratori esterni.
 
Si evidenzia in particolare che questo protocollo non fa alcun riferimento al D.Lgs 81/2008 in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e ciò può essere un problema di particolare rilevanza, soprattutto laddove dovessero subentrare casi di infezione con esiti o conseguenze medico/sanitarie particolarmente pesanti.
È pertanto necessario adeguare il DVR rispetto al rischio biologico generico rappresentato dal COVID-19 e vanno adeguatamente informati e formati i lavoratori sui nuovi fattori di rischio. 
 
Infine, nel caso di ricorso allo Smart Working si evidenzia che, sebbene i DPCM già pubblicati abbiamo introdotto una modalità semplificata di accesso a tale fattispecie lavorativa, appare quantomeno opportuno che, al di là di un possibile avvio iniziale privo di particolari formalismi, si dia corso successivamente ad una regolamentazione rispettosa delle disposizioni della Legge 81/2017.

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