COVID-19: come gestire i tirocini extracurricolari

Informiamo che alla luce del recente DPCM del 9 marzo 2020 ed alla luce anche di quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020, qualsiasi tirocinio extracurriculare in svolgimento presso un ambiente di lavoro non può proseguire, in quanto trattasi di esperienza formativa e non lavorativa. Per lo stesso motivo, non sono attivabili neppure nuovi percorsi di tirocinio.  
Premessa l’impossibilità di prosecuzione dei tirocini in corso con le modalità ordinarie, il soggetto ospitante, dovrà scegliere una delle seguenti opzioni: 

  1. interruzione del tirocinio: tale soluzione può essere adottata nel caso in cui il soggetto ospitante/datore di lavoro ritenga non più conseguibili gli obiettivi formativi del tirocinio, data l’attuale situazione di emergenza; 
  2. sospensione del tirocinio: con la presente nota si autorizza, infatti, il recupero, dopo la scadenza naturale del tirocinio, delle giornate che non si sono potute svolgere a causa della situazione di emergenza epidemiologica; 
  3. prosecuzione dell’esperienza con modalità a distanza: questa modalità di svolgimento è resa possibile solo fino a quando perdura l’emergenza, per tirocini che prevedano attività che non sia necessario svolgere presso la sede del datore di lavoro e con obiettivi formativi conseguibili anche mediante strumenti e verifiche a distanza. L’attività a distanza non può nemmeno essere svolta presso il soggetto promotore (i.e. soggetto terzo, che costituisce un riferimento per il soggetto ospitante e lo stagista/tirocinante e che svolge un’attività di controllo sulla regolarità del percorso di tirocinio), come da disposizioni del DPCM 11 marzo. Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all’assistenza a distanza. Per poter proseguire l’esperienza in modalità a distanza, il soggetto ospitante dovrà inoltre acquisire il parere favorevole del tirocinante e del soggetto promotore il quale, in quanto garante dell’esperienza formativa, dovrà verificare che gli obiettivi formativi dell’esperienza siano ugualmente raggiungibili. 

 
Dal punto di vista delle comunicazioni e degli atti da produrre, il soggetto ospitante dovrà, in caso di: 

  1. interruzione del tirocinio: trasmettere entro 5 giorni la comunicazione di interruzione del tirocinio al sistema delle comunicazioni obbligatorie e comunicare la stessa al soggetto promotore e al tirocinante, motivando l’interruzione con la sopravvenuta situazione di emergenza epidemiologica e la conseguente impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi;
  2. sospensione del tirocinio: comunicare al soggetto promotore e al tirocinante che, dal giorno stabilito, il tirocinio è sospeso. Si fa presente che durante la sospensione non vi è obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione. Prima della scadenza naturale del tirocinio si potrà prorogare l’esperienza, per un periodo corrispondente alla sospensione, come se si fosse trattato formalmente di infortunio o malattia del tirocinante, evidenziando, nel campo “note” del progetto formativo, che la stessa è dovuta all’emergenza epidemiologica “COVID-19” o “coronavirus”;
  3. prosecuzione dell’esperienza in modalità a distanza, anziché dalla sede di lavoro del soggetto ospitante: non sono dovute particolari comunicazioni al sistema delle Comunicazioni Obbligatorie o al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Prima dell’attivazione della modalità Smart Working, sarà necessario inoltrare all’indirizzo mail tirocini@fondazionelavoro.it l’Addendum (scaricabile cliccando nel box azzurro in basso) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l’inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. Si specifica, inoltre, che l’Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. Resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile. 

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