Per contenere ulteriormente la curva dei contagi, in notevole rialzo negli ultimi giorni, il Governo ha ritenuto necessario sostituire il testo del DPCM 24 ottobre, con quello siglato in data 4 novembre 2020.
È stato introdotto un regime differenziato tra le Regioni, a ognuna delle quali sarà assegnata una delle tre fasce differenziate per il pericolo del contagio (gialla – arancione – rossa), in base ai 21 parametri di matrice tecnico scientifica.
I provvedimenti saranno valutati su base settimanale e avranno durata minima di 15 giorni (comunque non oltre il 3 dicembre): se una Regione verrà classificata come zona 4 (o rossa), vi rimarrà per almeno due settimane. Ogni Regione sarà collocata in una delle tre fasce sulla base di criteri oggettivi, enumerati nel documento scientifico condiviso con la Conferenza delle Regioni (“Prevenzione e risposta Covid-19, evoluzione della strategia per il periodo autunno inverno”).
Il ministro della Salute potrà adottare ordinanze d’intesa col presidente della Regione al fine di prevedere l’esenzione dell’applicazione di una o più misure restrittive, finanche in specifiche parti del territorio regionale.
Regioni in zona gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Liguria, Toscana, Molise, Marche, Sardegna, Friuli Venezia-Giulia, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano.
Regioni in zona arancione: Puglia e Sicilia.
Regioni in zona rossa: Calabria, Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia.
Nel provvedimento firmato dal Premier sono contemplate due categorie di norme:
- quelle valide per tutto il territorio nazionale,
- altre norme valide limitatamente all’ambito regionale.
LE MISURE MINIME VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE E NELLE ZONE GIALLE
– Coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00: sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze;
– per tutto l’arco della giornata fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati;
– sospese mostre e servizi museali;
– didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza;
– attività in presenza per scuole elementari e medie, ma con uso obbligatorio delle mascherine;
– sospensione concorsi (compreso quello della scuola), a esclusione di quelli per personale sanitario;
– nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, a eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
– coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale.
LE ULTERIORI MISURE PER TERRITORI (REGIONI O PARTE DI ESSE) DEL PAESE CON SCENARIO DI ELEVATA GRAVITÀ (TIPO 3) E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ALTO – ZONE ARANCIONI
– Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o di studio;
– vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze. All’interno del Comune si può però circolare liberamente;
– sospesi attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto.
LE ULTERIORI MISURE PER TERRITORI (REGIONI O PARTE DI ESSE) DEL PAESE CON SCENARIO DI MASSIMA GRAVITÀ (TIPO 4) E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ALTO – ZONE ROSSE
– Vietato ogni spostamento in entrata, in uscita e all’interno del territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o per accompagnare i figli a scuola;
– sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (dalla biancheria al sapone). Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Ma anche barbieri, parrucchieri e lavanderie;
– sospesa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto;
– sospese le attività sportive anche svolte nei centri sportivi all’aperto;
– è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina;
– è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
– attività scolastica in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media.