COVID-19 – ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE VENETO n. 156 del 24 novembre 2020

Il Presidente della Giunta della Regione Veneto ha firmato l’Ordinanza che è entrata in vigore dalle ore 00:00 del giorno 26 novembre 2020.
In particolare, sono state stabilite le seguenti nuove misure relative agli esercizi di commercio al dettaglio, alla somministrazione di cibi e bevande, alla ristorazione ed è stato ampliato l’ambito di responsabilità del gestore circa il mancato rispetto delle norme da parte dei clienti/avventori.
 

  1. In caso di violazione del rispetto del momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il consumo di tabacchi  ovvero della distanza minima di un metro, sia seduti che, quando ammesso, in piedi, da parte di avventori di esercizi di somministrazione, risponde in termini sanzionatori anche il gestore, eventualmente con la chiusura immediata dell’esercizio in caso di plurime contestuali violazioni da parte di avventori;
  2. gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono predisporre un menu su supporto digitale o su supporto usa e getta, sono vietate tutte le forme di buffet e il liquido igienizzante deve essere disponibile in entrata, sui tavoli e nei bagni;
  3. sono stati definiti, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, diversi indici massimi di compresenza di clienti di cui all’all.11 del DPCM 3/11/2020:
  4. esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020;
  5. esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati;
  6. esercizi sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq.

Nelle eventuali code di attesa va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Il gestore è responsabile del rispetto della previsione.

Al fine di consentire il controllo sull’applicazione delle previsioni di capienza massima del locale, il gestore:

  1. è obbligato ad apporre all’ingresso degli esercizi di commercio al dettaglio appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri di cui sopra;
  2. garantisce costantemente, tramite strumento elettronico “contapersone” o personale di vigilanza, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata.

In merito a tali punti, in attesa dei necessari chiarimenti, si ritiene indispensabile l’affissione in entrata del cartello indicante il limite massimo di compresenza consentito dalla struttura e di adoperarsi personalmente e attraverso la sensibilizzazione del proprio personale dipendente affinché si realizzi una costante vigilanza sul rispetto del numero massimo di persone ammesse contemporaneamente.

In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’esercizio da parte dell’organo accertatore.

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