14/02/2025: AGGIORNAMENTO
Rimborsi Forfettari per Giudici di Gara e Volontari Sportivi
Normativa e condizioni di rimborso
Nel mondo dello sport dilettantistico, il ruolo dei volontari sportivi e dei giudici di gara è fondamentale per il buon svolgimento delle manifestazioni. Questi soggetti, che operano nell’ambito di eventi riconosciuti dagli enti affilianti, possono ricevere rimborsi forfettari per le spese sostenute nello svolgimento delle loro attività.
Le condizioni
Affinché il volontariato sportivo sia inquadrato correttamente, è necessario rispettare alcuni requisiti fondamentali:
- I volontari devono essere obbligatoriamente assicurati per la responsabilità civile verso terzi.
- Possono percepire un rimborso forfettario fino a un massimo di 400 euro mensili, anche se l’attività si svolge all’interno del proprio comune di residenza.
- Le attività per cui si ottiene il rimborso devono essere riconosciute dall’ente sportivo di riferimento e registrate nel RASD (Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche).
I giudici di gara, in particolare, rientrano nelle categorie di volontari sportivi che possono accedere a tali rimborsi, purché la loro attività si svolga in occasione di eventi ufficialmente riconosciuti. Anche per loro, il limite massimo di rimborso è fissato a 400 euro al mese, come stabilito dalla recente modifica del DL 71/2024.
Superamento della Soglia di Rimborso e Conseguenze
Se il rimborso spese forfettario supera il tetto dei 400 euro mensili, la prestazione non potrà più essere considerata nell’ambito del volontariato sportivo. In questo caso, sarà necessario rivedere l’inquadramento giuridico del rapporto con l’ente sportivo. Questo potrebbe comportare il passaggio a una forma di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), con tutte le implicazioni fiscali e contributive del caso.
Adempimenti degli Enti Sportivi
Gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI hanno il compito di definire, tramite delibera interna, quali tipologie di spese e attività possano essere rimborsate ai volontari sportivi.
Dal punto di vista fiscale:
- I rimborsi non concorrono alla formazione del reddito del volontario.
- Tuttavia, sono rilevanti per il superamento della franchigia INPS (5.000 euro annui) e IRPEF (15.000 euro annui).
Gli enti eroganti devono inoltre adempiere a obblighi di comunicazione, segnalando al RASD i nominativi dei volontari che ricevono rimborsi e gli importi corrisposti. Tale comunicazione deve avvenire entro il 30 del mese successivo al trimestre di svolgimento delle attività.
Comunicazione delle Prestazioni e Obblighi di Registrazione
Ogni prestazione volontaria deve essere documentata attraverso una comunicazione ufficiale dell’FSN, DSA o EPS competente, compresi gli organismi paralimpici, nel rispetto dei rispettivi regolamenti.
Le comunicazioni ai centri per l’impiego devono essere gestite dagli organismi sportivi affilianti o direttamente dalle società affiliate. I dettagli principali includono:
- Un ciclo di attività non superiore a 30 prestazioni in un arco temporale massimo di 3 mesi.
- La comunicazione deve essere inviata entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre solare.
- Entro 10 giorni dalla conclusione delle singole manifestazioni, l’organismo competente deve trasmettere la comunicazione nel RASD, indicando i nominativi dei soggetti coinvolti e i relativi compensi.
- Questa comunicazione è resa disponibile in tempo reale all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), INPS e INAIL.
Operatività e Scadenze nel RASD
Dal 14 novembre 2024, il RASD ha introdotto il modulo “Volontari” nella sezione dedicata al Lavoro Sportivo, permettendo una gestione più strutturata delle comunicazioni. Gli enti dovranno procedere come segue:
- Avviare la procedura con la funzione “Nuovo volontario”.
- Inserire il nominativo del volontario tramite Codice Fiscale o Cognome.
- Indicare l’Organismo Sportivo di riferimento e il codice dell’attività svolta (reperibile nella sezione “Attività” dell’ASD/SSD o dell’ente affiliato).
- Inserire la data di inizio dell’attività/evento e l’importo del rimborso (fino a un massimo di 400 euro).
- Una volta completata l’operazione, il sistema assegnerà un codice identificativo (ID) univoco, che permetterà eventuali modifiche o cancellazioni entro 60 giorni.
Scadenze Importanti
L’invio della comunicazione deve avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre in cui si sono svolte le prestazioni sportive, e non in base alla data di erogazione del compenso.
Seguire correttamente queste disposizioni permette agli enti sportivi di operare in conformità con la normativa vigente e garantisce ai volontari sportivi il riconoscimento delle spese sostenute in modo trasparente e regolare.
Disciplina fiscale dei premi sportivi: obblighi per enti e partecipanti
L’art. 36, c. 6-ter del D.Lgs. 36/2021 c.d. “Riforma dello Sport” stabilisce che i premi sportivi vanno assoggettati a ritenuta d’imposta del 20% che non concorre al cumulo con altri redditi. Il D.Lgs. 120/2023 ha esteso l’erogazione di tali premi anche ai dipendenti pubblici.
In fondo alla pagina troverai il modulo da scaricare per la raccolta delle informazioni utili all’erogazione di un premio.
Adempimenti dichiarativi per l’ente che eroga il premio
- Certificazione Unica: i premi sportivi non vi rientrano.
- Versamento ritenuta: l’ente sportivo deve versare la ritenuta tramite F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stato pagato il premio.
Il codice tributo che deve essere utilizzato per il versamento della ritenuta sui premi sportivi è il 1047.
Esempio:
Ipotizziamo che l’ASD “Sportiva Dilettantistica” abbia erogato un premio sportivo di 500 euro il 10 maggio 2024. La ritenuta da versare sarà di 100 euro (20% di 500 euro). Il modello F24 dovrà essere compilato come segue:
- Sezione “Contribuente”: saranno indicati i dati dell’ASD “Sportiva Dilettantistica”.
- Sezione “Erario”:*
- Tipo: R
- Codice tributo: 1047
- Anno di riferimento: 2024
- Importo a debito: 100,00
- Mese di riferimento: 05
- Sezione “Firma del dichiarante”: sarà firmato dal rappresentante legale dell’ASD.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2024.
- Modello 770: l’ente sportivo deve presentare il Modello 770 con i dati dei premi erogati e delle ritenute versate (Quadro SH, Prospetto G, righi da SH16 a SH18).
Adempimenti fiscali per il percipiente
Il percipiente non deve dichiarare i premi sportivi nel Modello Redditi o 730, in quanto già assoggettati a ritenuta definitiva. Tuttavia, tali redditi vanno indicati nel Quadro FC4 della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE.