20/02/2025: AGGIORNAMENTO
Obbligo di stipula delle polizze catastrofali: scadenza al 31 marzo 2025
A partire dal 31 marzo 2025, le imprese interessate dovranno obbligatoriamente stipulare polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da calamità naturali. Tale obbligo, introdotto dall’articolo 1, commi 101-111 della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), mira a garantire una maggiore tutela economica in caso di eventi catastrofali, riducendo l’impatto finanziario esclusivamente a carico dello Stato e coinvolgendo direttamente i soggetti privati.
Soggetti interessati e requisiti
L’obbligo si applica a tutte le imprese che possiedono sede legale in Italia, nonché a quelle con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione nel territorio nazionale. Questi soggetti devono essere iscritti al Registro delle Imprese, ai sensi dell’articolo 2188 del Codice Civile.
L’adesione a tale obbligo comporta la necessità di stipulare polizze che coprano i beni aziendali quali:
- Terreni e fabbricati;
- Impianti e macchinari;
- Attrezzature industriali e commerciali.
Le coperture assicurative dovranno tutelare le imprese dai danni direttamente causati da eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, quali terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Soggetti esclusi e termini di adeguamento
Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole disciplinate dall’articolo 2135 del Codice Civile. Per queste, infatti, opera già il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali di origine meteoclimatica, istituito dalla Legge 234/2021 (articolo 1, comma 515 e seguenti).
Inoltre, la recente legge di conversione del decreto Milleproroghe ha stabilito una proroga per le sole imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Tali soggetti avranno tempo fino al 31 dicembre 2025 per adeguarsi all’obbligo assicurativo.
Finalità e obbligatorietà della copertura assicurativa
L’obiettivo principale della norma è quello di redistribuire il rischio economico derivante da eventi naturali estremi, limitando l’intervento statale e responsabilizzando le imprese nella gestione della propria esposizione a tali rischi.
L’inosservanza dell’obbligo di stipula delle polizze avrà conseguenze concrete. Infatti, in caso di mancata adesione, le imprese inadempienti potrebbero vedersi escluse dall’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche, comprese quelle erogate per fronteggiare le conseguenze di calamità naturali.
Portale di confronto delle polizze
Per facilitare una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette a tale obbligo, l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) è incaricato della predisposizione di una piattaforma informatica dedicata. Tale strumento consentirà di confrontare, in modo trasparente ed efficace, le diverse offerte disponibili sul mercato assicurativo, analogamente a quanto avviene per le polizze RC auto.
Si raccomanda, dunque, alle imprese di attivarsi tempestivamente per verificare la propria posizione e provvedere alla stipula delle polizze richieste, evitando così possibili conseguenze negative derivanti dall’inadempimento.
Polizza anti calamità: tutti i dettagli della novità 2025
Dal 31 marzo 2025 entrerà in vigore l’obbligo assicurativo che interesserà tutte le imprese con fabbricati in Italia, contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.
In un contesto sempre più interessato da fenomeni quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni, si rende necessario un approccio orientato alla prevenzione, con l’obiettivo di ridurre le ingenti perdite finanziarie che possono mettere a repentaglio la sopravvivenza dell’azienda stessa.
Sebbene non vi sia ancora il Decreto Attuativo della Legge Finanziaria 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Imprese e del made in Italy hanno predisposto a novembre 2024 le indicazioni principali.
Verrà introdotto il principio secondo cui la prevenzione adottata dalle imprese influirà sul calcolo del premio: si considererà infatti ubicazione e vulnerabilità dei beni, dati storici, mappe di rischio e letteratura scientifica.
Le imprese assicurative dovranno inoltre stabilire una propensione al rischio in linea con i requisiti di solvibilità globale, definendo anche i limiti di tolleranza al rischio.
Scoperto a carico dell’assicurato:
- Fino a 30 milioni di euro: scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile
- Oltre 30 milioni di euro: la percentuale di scoperto sarà negoziata tra le parti
Massimali di indennizzo:
- Fino a 1 milione di euro: indennizzo pari alla somma assicurata.
- Tra 1 e 30 milioni di euro: indennizzo minimo pari al 70% della somma assicurata.
- Oltre 30 milioni di euro: massimale definito liberamente.
Per i terreni, la copertura è offerta “a primo rischio assoluto1“, con massimali proporzionati alla superficie.
Si terrà conto di tale adempimento in sede di assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni, di conseguenza per le imprese che non attiveranno la copertura assicurativa, nota anche come “CatNat”, potrebbe scattare la decadenza degli incentivi pubblici.
Il Regolamento sulle polizze catastrofali obbligatorie è comunque in attesa del parere del Consiglio di Stato prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Dall’obbligo assicurativo tuttavia, rimangono escluse le imprese agricole.
Si invita la clientela a prendere contatti con i propri assicuratori di fiducia per valutare le proposte. Lo studio resta a disposizione per una valutazione della posizione di ciascuno.
- La copertura assicurativa “a primo rischio assoluto” prevede che, in caso di sinistro, l’assicuratore indennizzi l’assicurato fino al massimale concordato in polizza, senza considerare il valore totale dei beni assicurati. Questo significa che, indipendentemente dal valore complessivo del bene, l’assicurazione coprirà i danni fino all’importo massimo stabilito, evitando l’applicazione della regola proporzionale ↩︎