La Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, operativa dal 12 gennaio 2025, introduce importanti modifiche alla durata del periodo di prova nei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Le nuove regole puntano a uniformare e rendere più prevedibile questo istituto, con l’obiettivo di ridurre i contenziosi e garantire una maggiore chiarezza.
Cambiamenti principali:
- Durata proporzionale:
- La durata del periodo di prova è fissata a 1 giorno di lavoro effettivo ogni 15 giorni di calendario dalla data di inizio del contratto.
- Sono comunque previsti limiti:
- Minimo 2 giorni e massimo 15 giorni per contratti fino a 6 mesi.
- Minimo 2 giorni e massimo 30 giorni per contratti da oltre 6 a meno di 12 mesi.
- Contratti superiori a 12 mesi:
- Per contratti con durata da 12 mesi a un massimo di 24, il periodo di prova segue sempre la regola del 1 giorno ogni 15 giorni di calendario, con un limite massimo di 48 giorni per contratti di 24 mesi.
- Applicazione della contrattazione collettiva:
- Le disposizioni dei contratti collettivi, se più favorevoli, prevalgono sulle regole generali, ma devono comunque rispettare i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge.
- Rinnovo contrattuale:
- Se un contratto è rinnovato per le stesse mansioni, non è consentito un nuovo periodo di prova.
- Eventi sospensivi:
- In caso di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità, il periodo di prova è prolungato per un periodo corrispondente all’assenza, garantendo così il completamento effettivo del periodo di valutazione.