Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – Art.13, D.L. n.146/2021

La Legge n.215/2021, di conversione del D.L. n.146/2021 (Decreto fiscale), ha introdotto, dal 21 dicembre, un nuovo obbligo di comunicazione preventiva finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive”, a carico dei soggetti che impiegano lavoratori autonomi occasionali.

SOGGETTI COINVOLTI

L’obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori, i quali sono tenuti a comunicare i rapporti di lavoro che riguardano i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art.2222 c.c. (cioè coloro che “si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera/servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”), e per i quali si applica il regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l) del TUIR. 

Sono esclusi: i rapporti di lavoro subordinato, le collaborazioni coordinate e continuative, le prestazioni occasionali gestite con il “Libretto di Famiglia”, le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA, i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale.

TEMPISTICHE

L’obbligo riguarda certamente i rapporti di lavoro avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (e cioè dopo il 21 dicembre 2021), per i quali la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, mentre per i rapporti già in essere alla data di emanazione della nota (11 gennaio 2022), e per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

MODALITA’

La comunicazione va effettuata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, e cioè quello del luogo dove si svolge la prestazione, mediante SMS o posta elettronica, come già previsto per le prestazioni intermittenti.  

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi, la comunicazione va effettuata tramite mail ad uno specifico indirizzo email di cui all’allegato.

CONTENUTO

La mail dovrà NECESSARIAMENTE contenere:  

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera/servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia concluso nei termini indicati, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione, altrimenti la comunicazione sarà considerata omessa.
  • ammontare del compenso, se prestabilito al momento dell’incarico.

Qui il fac-simile della comunicazione da inoltrare all’Ispettorato di competenza.

ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE

È sempre possibile annullare o modificare una comunicazione già inviata, purché prima dell’inizio dell’attività del prestatore.

SANZIONI

È prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500€ in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di diffida.

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