Ministero del Lavoro: Circolare n. 6/2025 e principali novità in materia di lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 6/2025, fornisce indicazioni operative sulle modifiche introdotte dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (“Disposizioni in materia di lavoro”).

Soppressione del regime transitorio: l’art. 10 abroga la disciplina transitoria (prevista fino al 30 giugno 2025) che consentiva agli utilizzatori di superare il limite di 24 mesi per le missioni a termine di lavoratori somministrati. In caso di sforamento del termine, scatta l’obbligo di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto tra utilizzatore e lavoratore.  

Esempio: un lavoratore inviato in missione per 30 mesi prima del 12 gennaio 2025 non vede computato tale periodo nel nuovo limite di 24 mesi. Le missioni avviate dopo tale data dovranno rispettare il tetto massimo.  

La norma chiarisce che rientrano nelle attività stagionali non solo quelle del D.P.R. n. 1525/1963, ma anche quelle previste dai contratti collettivi (CCNL), purché legate a cicli produttivi o esigenze tecniche temporanee.  

Esempio: il CCNL del commercio (anche aziendale) può definire come stagionali le assunzioni per picchi estivi in strutture distributive, anche se non espressamente elencate nel D.P.R. 1525/1963.  

Retroattività della norma: la norma ha natura retroattiva e si applica anche ai contratti collettivi firmati prima della sua entrata in vigore, risolvendo ambiguità interpretative sul ruolo della contrattazione collettiva nella definizione di attività stagionali.

Distinzioni rispetto al lavoro a tempo determinato:

  • Flessibilità: il contratto stagionale si distingue dal lavoro a tempo determinato per una maggiore elasticità rispetto ai vincoli di durata massima e numero di rinnovi;
  • Ragioni obiettive: necessità di individuare motivazioni concrete per il rinnovo, in linea con la direttiva europea 1999/70/CE per prevenire abusi.

Il periodo di prova è proporzionato alla durata del contratto: 1 giorno di prova ogni 15 giorni di calendario:  

  • Contratti ≤ 6 mesi: Minimo 2 giorni, massimo 15 giorni.
  • Contratti tra 6 e 12 mesi: Massimo 30 giorni.
  • Contratti > 12 mesi (fino a 24): Oltre 30 giorni.

Principio di miglior favore: Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) privilegia periodi di prova brevi. La norma di legge è inderogabile, anche dai contratti collettivi definiti “leader”.

Esempi pratici:

  • Contratto di 4 mesi (16 settimane) → Periodo di prova: 8 giorni (1 giorno ogni 15 giorni), anche se il CCNL di riferimento prevede una durata maggiore;
  • Contratto di durata inferiore ma di almeno 2 giorni → Si applica quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento.

Il termine per comunicare l’avvio, la cessazione o le modifiche del lavoro agile è ridotto a 5 giorni dall’effettivo inizio.  

Esempio: se un accordo per lavoro agile è stipulato il 15 gennaio 2025 ma inizia il 1° febbraio, la comunicazione va inviata entro il 6 febbraio.  

Modifiche e cessazioni:

  • Proroga della durata: la comunicazione deve essere effettuata entro 5 giorni dalla proroga.
  • Cessazione anticipata: comunicazione entro 5 giorni dalla nuova data di conclusione.

Applicazione e sanzioni:

  • Obbligo valido per datori di lavoro privati dal 12 gennaio 2025.
  • Per inosservanza: sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore.

Pubbliche amministrazioni: non subiscono variazioni. Le comunicazioni vanno inviate entro il 20 del mese successivo all’inizio della prestazione agile, secondo l’articolo 9-bis del D.L. n. 510/1996.

In caso di assenza ingiustificata oltre i 15 giorni (o termine CCNL – raro e non presente nel ccnl leader), il datore deve comunicare all’Ispettorato del Lavoro, con effetto risolutivo del rapporto, salvo prova di forza maggiore da parte del lavoratore.

La procedura è complementare a quella disciplinare.

Esempio: un lavoratore assente per 16 giorni senza giustificazione vede risolto il rapporto dopo comunicazione datoriale all’Ispettorato.  

Disposizioni trasversali

  • Retroattività: l’art. 11 (stagionalità) si applica anche ai CCNL stipulati prima del 12 gennaio 2025;  
  • Tutela speciale: le dimissioni implicite non operano durante maternità/paternità (art. 55 D.Lgs. 151/2001).  

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